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Sentenza

Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 marzo 2025 e notificata all’Amministrazione il 21 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a costituire una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo spettante. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria risultava attestato, la pronuncia era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare sul portafoglio della carta docente della ricorrente la somma riconosciuta dalla sentenza di Padova entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza, con un termine aggiuntivo di sessanta giorni e facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario e la cui esecuzione è stata ordinata dal TAR.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Le disposizioni disciplinano le modalità di costituzione e utilizzo della carta docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. può essere proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
  • Costituiscono presupposti dell’azione di ottemperanza il passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando applicabile.
  • Qualora l’amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, anche con facoltà di delega e subdelega secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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