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Sentenza

Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario relativa all’accredito di 1.000 euro sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha pertanto dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’attuazione coattiva del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato perché il Ministero, rimasto non costituito, non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 1.000 euro sul portafoglio carta docente della ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi a un giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’Amministrazione deve adempiere prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo per la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, secondo quanto stabilito dal giudicato ottemperando.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e l’obbligo rimasto ineseguito consiste nel conformarsi alle statuizioni del giudicato.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che impone uno specifico adempimento alla pubblica amministrazione, l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, anche per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento allo spirare del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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