Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 2.000 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, n. 4/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 2.000 euro. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; era stata notificata al Ministero in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha ordinato l’accredito di 2.000 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente, con un successivo termine di 60 giorni. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che gli interessi moratori sulla somma dovuta fossero idonei a compensare il danno da ritardo. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non vi si conformi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione esecutiva e, nel caso concreto, per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità del beneficio economico da accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non determina l’accoglimento automatico della domanda, ma, in assenza di prova dell’adempimento, consente di ritenere non eseguito l’obbligo risultante dal giudicato.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla natura pecuniaria dell’obbligazione, gli interessi moratori siano ritenuti sufficienti a compensare il danno derivante dal ritardo.
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