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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle successive fasi del corso-concorso per mancato superamento della prova preselettiva, nonché gli atti e la graduatoria della preselezione, il bando e la griglia ufficiale di correzione; con motivi aggiunti, gli atti relativi alle successive fasi e al percorso formativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di venti dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, deducendo, in primo luogo, la violazione dei principi di chiarezza, univocità e determinatezza dei quesiti. In particolare, ha contestato i quesiti nn. 8, 9, 19, 32, 34, 40 e 45, sostenendo che fossero ambigui, suscettibili di più risposte e valutati sulla base di un eccessivo nozionismo, senza considerare fonti diverse dalla normativa provinciale. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio. Con un secondo motivo ha censurato il meccanismo di doppio sbarramento previsto dal bando: il conseguimento di almeno 70/100 e, contemporaneamente, il collocamento entro le prime 120 posizioni, oltre ai pari merito. Poiché, in concreto, l’ultimo punteggio utile era stato 90/100, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, sproporzione, irragionevolezza e violazione del favor partecipationis. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti relativi all’avvio del percorso formativo e alle successive fasi concorsuali, lamentando che la Provincia, pur in pendenza del giudizio, non l’avesse ammessa con riserva, con violazione dell’art. 100 l.p. 5/2006, del bando, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, effettività della tutela giurisdizionale e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per illogicità, sproporzione, sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendo che la procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni fossero disciplinate esclusivamente dalla normativa provinciale e rientrassero nella competenza della Provincia autonoma di Trento. Nel merito, ha respinto il ricorso principale. Quanto ai quesiti contestati, ha ritenuto che le risposte indicate dalla Commissione trovassero pieno e univoco riscontro nella normativa provinciale applicabile, in particolare nella l.p. 5/2006, e che le domande non fossero ambigue. Il giudice ha escluso che la Commissione avesse errato nella valutazione dei quesiti nn. 8, 9, 19, 32, 34, 40 e 45, rilevando anche che il sindacato sulla correttezza delle risposte non può sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione, salvo manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Ha comunque osservato che, anche considerando alcune delle risposte prospettate dalla ricorrente, non sarebbe stato raggiunto il punteggio di 90/100 necessario per l’ammissione alle fasi successive. Quanto al doppio sbarramento, il Tribunale ha ritenuto chiare e vincolanti le previsioni del bando, che costituiva lex specialis della procedura. La soglia minima di 70/100 e il limite delle prime 120 posizioni, con ammissione dei pari merito, sono stati giudicati coerenti con la finalità della preselezione, con il numero di posti disponibili e con l’esigenza di selezionare i candidati migliori. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei quesiti e delle soglie, purché non siano violati i limiti di legge, ragionevolezza e proporzionalità; tali limiti non sono stati superati, anche considerando che i 120 ammessi equivalevano a oltre sei volte i posti messi a concorso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile sia per la genericità delle censure sia per carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva superato la legittima prova preselettiva e non era stata ammessa, neppure con riserva, alle prove successive. Il mancato superamento della preselezione costituisce infatti una preclusione che non può essere superata dall’eventuale superamento di prove successive svolte in via cautelare. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a favore della Provincia; le spese con il Ministero sono state compensate e nulla è stato disposto per le controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 100 l.p. 5/2006

    Disciplina la procedura di reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla cui base è stato indetto il corso-concorso.

  • art. 12-bis d.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

    Disciplina il reclutamento dei dirigenti negli anni 2025 e 2026 e costituisce la base regolamentare dell’articolazione del corso-concorso.

  • art. 9, commi 1, 4 e 5, del bando di concorso

    Superano la preselezione tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 70/100. Sono ammessi alle successive prove i candidati che si collocano nelle prime 120 posizioni della graduatoria preselettiva. Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la centoventesima posizione.

    La disposizione introduce una soglia minima di punteggio e un limite numerico di posizione, vincolando l’amministrazione e rendendo legittimo il cosiddetto doppio sbarramento.

  • art. 27, comma 3, l.p. 5/2006

    Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto.

    È stato utilizzato per ritenere corretta la risposta relativa alla fonte che disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione.

  • art. 17, comma 1, lett. c), l.p. 5/2006

    Lo statuto delle istituzioni scolastiche e formative costituisce il documento fondamentale dell’istituzione e in particolare stabilisce (...) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell’istituzione.

    Distingue lo statuto dal regolamento interno e conferma la non sovrapponibilità delle rispettive funzioni.

  • art. 22, comma 3, l.p. 5/2006

    Prevede, tra l’altro, il numero minimo dei componenti del consiglio dell’istituzione e attribuisce allo statuto competenze sulla relativa composizione.

  • art. 43, comma 1, lett. b), l.p. 5/2006

    È stato ritenuto il fondamento normativo della risposta corretta al quesito n. 19.

  • artt. 21 e 22 l.p. 5/2006

    Forniscono il riferimento normativo per la risposta corretta al quesito n. 40.

  • art. 24, comma 5, l.p. 5/2006

    Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione.

    Individua nel regolamento approvato dal collegio dei docenti la fonte delle modalità di funzionamento dell’organo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa in camera di consiglio, previo avviso alle parti e senza opposizioni.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse, poiché la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità senza il previo superamento della preselezione.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Riguardano la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, già respinta in sede monocratica e non accolta nel giudizio definito con sentenza.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, motivazione e ragionevolezza, ma ritenuti non violati.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali a numero programmato, è legittimo prevedere una preselezione congiuntamente subordinata al raggiungimento di una soglia minima di punteggio e al collocamento entro un numero predeterminato di posizioni, purché il meccanismo sia previsto dal bando e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • La prova preselettiva può perseguire non solo l’accertamento di una preparazione minima, ma anche la selezione dei candidati migliori entro il limite numerico stabilito dall’amministrazione; il conseguimento della sufficienza non attribuisce, di per sé, il diritto all’ammissione alle prove successive.
  • Nella valutazione dei quesiti a risposta multipla, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, potendo sindacare le risposte individuate come corrette solo in presenza di manifesta incongruenza, inattendibilità, ambiguità obiettiva o travisamento dei presupposti; quando il quesito trova univoco riscontro nella normativa applicabile, la censura non è fondata.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente sia i concorrenti sia l’amministrazione, che deve applicarne le regole secondo il loro significato letterale e non può disapplicarle o modificarle in corso di procedura, anche in ragione dei principi di affidamento e parità di trattamento.
  • Il mancato superamento della prova preselettiva costituisce una preclusione autonoma e indispensabile per l’accesso alle successive fasi concorsuali; la partecipazione o l’eventuale superamento di prove successive ottenuti in via cautelare non elimina tale preclusione e non fa venir meno l’interesse a definire la legittimità dell’esclusione originaria.
  • Quando una procedura concorsuale e le relative assunzioni sono disciplinate esclusivamente dalla normativa e dall’organizzazione di una Provincia autonoma, il Ministero dell’Istruzione non è legittimato passivamente rispetto alle controversie concernenti quella procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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