Cassazione Civile, Ordinanza n. 32147/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento dell'obbligo, per un avvocato, di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva escluso tale obbligo ritenendo che, poiché il professionista aveva prodotto un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00 prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, non fosse dovuta l'iscrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, sostenendo che la soglia di euro 5.000,00 non è il presupposto dell'obbligo contributivo per il professionista abituale iscritto ad albo, ma rileva solo per le attività di lavoro autonomo occasionale. La Corte di merito, secondo il ricorrente, avrebbe quindi errato nel fondare l'esonero sull'ammontare del reddito senza accertare previamente se l'attività fosse abituale o occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che la Corte d'appello ha erroneamente assunto la soglia di euro 5.000,00 come presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza accertare in fatto se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure in modo occasionale. Secondo la Cassazione, per il professionista iscritto ad albo ciò che rileva è l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento; la soglia reddituale assume invece rilievo solo per il lavoro autonomo occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per violazione e/o falsa applicazione di legge.
È stata seguita la procedura camerale non partecipata con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e segg.
Richiamata quale base normativa dell'iscrizione alla Gestione separata.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2
Richiamato nel quadro normativo dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21, comma 8
Richiamata nel quadro normativo relativo alla professione forense e al regime previdenziale.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2
La soglia di euro 5.000,00 non è il presupposto dell'iscrizione del professionista abituale alla Gestione separata, ma riguarda il lavoro autonomo occasionale.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende automaticamente dall'ammontare del reddito prodotto, ma dall'accertamento in fatto del carattere abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività svolta.
- La soglia di euro 5.000,00 prevista dalla normativa previdenziale rileva come presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata solo quando si tratti di attività di lavoro autonomo occasionale, non quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità.
- L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un giudizio di fatto che può essere desunto anche da elementi indiziari, come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA o l'organizzazione del lavoro, senza che uno solo di tali elementi sia di per sé decisivo.
- Il giudice di merito non può arrestarsi al dato del reddito inferiore a euro 5.000,00 per escludere l'obbligo contributivo, se non abbia prima verificato la natura abituale o occasionale dell'attività professionale.
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