Cassazione Civile, Sentenza n. 12941/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La banca aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta IRPEG e ILOR relativo all'esercizio 1987 (dichiarazione del 30/05/1988) per complessivi euro 20.446.414,00. L'Ufficio erogò un rimborso parziale il 26/06/1997 (mediante assegnazione di titoli di Stato ai sensi del d.l. n. 307/1994) e, per la parte residua, si formò il silenzio-rifiuto secondo la contribuente. La Banca impugnò il silenzio-rifiuto; il giudice di primo grado rigettò il ricorso ritenendo che il rimborso parziale costituisse diniego implicito e che il ricorso fosse inammissibile per decorso del termine di 60 giorni. La CTR accolse l'appello della banca ritenendo che il rimborso parziale tramite assegnazione di titoli di Stato non avesse valore di diniego implicito della parte residua e che, in ogni caso, l'entità del credito era stata oggetto di contenzioso, con conseguente sospensione degli effetti prescrizionali. L'Agenzia propone ricorso per Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che il pagamento parziale effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato ex art. 5 d.l. n. 307/1994 non implica un rigetto implicito della restante richiesta di rimborso (richiamando principi consolidati di giurisprudenza). Ha altresì ritenuto che la pendenza del giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento (che rideterminava il credito) interrompeva/sospendeva la prescrizione (art. 2943 c.c. richiamato), per cui non poteva essere fatto decorrere il termine prescrizionale dalla sola esposizione in dichiarazione. Infine, ha escluso il vizio di omessa pronuncia: l'accoglimento del gravame sul merito comportava implicitamente il rigetto dell'eccezione dell'Ufficio relativa alla mancata prova del credito. Per questi motivi il ricorso è rigettato e l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Il rimborso parziale effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato ex lege non costituisce un provvedimento amministrativo di diniego e quindi non vale come rigetto implicito della parte residua del credito
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine di 60 giorni per impugnare gli atti tributari: la Corte ha escluso che tale termine fosse decorso a seguito del rimborso parziale, dato che quest'ultimo non costituiva diniego implicito
art. 19, comma 1, lett. g) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata congiuntamente all'art. 21 in tema di termini e decadenze processuali; la Corte ha valutato che la decorrenza non potesse essere fatta partire dal rimborso parziale non espressamente qualificato come diniego
art. 5 d.l. n. 307/1994 (richiamato nella motivazione)
Conferma che il meccanismo di erogazione tramite titolo di Stato è un atto 'ex lege' non satisfattivo e non equivale a un diniego amministrativo
L'impugnazione dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione (comma 4), pertanto il decorso della prescrizione del diritto al rimborso è sospeso fino alla definizione del contenzioso
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata nell'impugnazione circa termini di prescrizione/decadenza: la Corte ha ritenuto infondata la censura e applicato i principi sulla sospensione/interruzione della prescrizione
Norma citata nel ricorso (anche se la decisione si è focalizzata sull'art. 2943 c.c. in ordine alla prescrizione); la Corte ha comunque escluso la decorrenza della prescrizione dalla sola esposizione in dichiarazione
Richiamato dall'Agenzia in tema di poteri istruttori e onere della prova; la Corte non ha ritenuto che la mancanza di prova documentale avesse determinato omessa pronuncia, perché il rigetto implicito era contenuto nell'accoglimento del gravame
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'infrapetizione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo e che non sussistesse omessa pronuncia
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza pubblica e alla relazione del consigliere; non incide sul merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato solo per la statuizione sulle spese: non si applica l'esenzione prevista per la P.A. ammessa a deduzione a debito, con conseguente condanna dell'Agenzia alle spese
Massime di principio
- Un rimborso parziale effettuato dall'Amministrazione mediante assegnazione di titoli di Stato ex lege (d.l. n. 307/1994) non costituisce automaticamente un diniego implicito delle somme non rimborsate; pertanto non sempre fa decorrere i termini di impugnazione o decadenza per la parte residua.
- La pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento che riguarda la determinazione dell'imponibile/incidenza del credito interrompe o sospende la prescrizione del diritto alla ripetizione del credito reclamato in dichiarazione; la prescrizione decorre solo dopo la definizione definitiva del contenzioso.
- Per far decorrere i termini di impugnazione (e la decadenza di 60 giorni) è necessario che vi sia un atto o comportamento amministrativo che manifesti chiaramente la volontà di diniego; comportamenti 'ex lege' o erogazioni parziali prive di dichiarazione di non rimborsabilità non sono sufficienti.
- L'eccezione di mancata prova della pretesa può essere ritenuta implicitamente rigettata quando la decisione di merito accoglie il gravame sul diritto sostanziale: l'assenza di una specifica pronuncia non sempre costituisce vizio di omessa pronuncia se il risultato processuale è comunque il rigetto dell'eccezione.
- In casi simili è consigliabile: (a) impugnare tempestivamente ogni provvedimento amministrativo espresso che contenga un diniego; (b) conservare e documentare la natura del rimborso (es. modalità 'ex lege'); (c) proporre impugnazione dell'avviso di accertamento per sospendere la prescrizione; (d) chiarire attraverso richieste o provvedimenti formali all'Ufficio se la parte non rimborsata è considerata negata o solo non ancora definita.
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