Cassazione Civile, Sentenza n. 12777/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla nullità o invalidità di accordi (scrittura privata 4 aprile 2002) con i quali era stata costituita una servitù di passaggio; il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità degli accordi sostenendo tra l'altro inesistenza di una transazione, mancanza di reciproche concessioni, violenza/compromissione del consenso e sproporzione economica. In primo grado il Tribunale di Genova, con sentenza del 20/03/2012, respinse la domanda di Imelio e accertò la validità dell'atto del 4/4/2002 riconoscendo la servitù a favore di Zenato e Terreni; la Corte d'appello di Genova (sent. n. 1541/2017) confermò tale decisione ritenendo la scrittura privata qualificabile come transazione e valida. Imelio ha proposto ricorso per cassazione deducendo numerosi motivi di violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistenti o inammissibili le censure proposte da Imelio, confermando la correttezza dell'interpretazione della Corte d'appello che aveva qualificato l'atto del 4/4/2002 come transazione concreta e dotata degli elementi essenziali. La Corte ha richiamato i principi sull'interpretazione del contratto (senso letterale come criterio primario, possibilità di ricorso a criteri logico-teleologici se necessario), sulla natura della transazione (richiesta di reciproche concessioni in relazione alle pretese contestate e non ai diritti sostanziali realmente spettanti alle parti), sulla impossibilità di sindacare in cassazione valutazioni di fatto e di prova proprie del giudice di merito, e sui requisiti della minaccia valida ai fini dell'art. 1438 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dei controricorrenti e al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1350 c.c.
Disciplina dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam; i precedenti accordi verbali nulli per forma possono essere successivamente trasposti in una scrittura privata valida come nuovo negozio
art. 1362 c.c.
Principio dell'interpretazione del contratto: il primo criterio è il senso letterale delle parole usate; si possono poi usare criteri logici, teleologici e sistematici se il senso letterale non è sufficiente
art. 1325 c.c.
Elementi essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto, forma) richiamati per valutare che la scrittura privata conteneva gli elementi essenziali di un negozio transattivo
art. 2697 c.c.
Regola dell'onere della prova: il giudice di merito valuta le prove; le valutazioni in fatto sono insindacabili in cassazione salvo errori di diritto
art. 1965 c.c.
Definizione e requisiti della transazione: è sufficiente che vi siano reciproche concessioni in relazione alle pretese contrapposte e alla volontà di comporre una controversia, nonché la 'res dubia' che si intende risolvere
art. 1966-1967 c.c.
Norme integrative sugli effetti e limiti della transazione richiamate in tema di individuazione dell'oggetto transattivo e dei suoi effetti
art. 1423 c.c.
Impedisce la convalida di un negozio nullo con effetti ex tunc; non impedisce però alle parti di stipulare un nuovo negozio valido (effetto ex nunc) che riprenda pattuizioni precedenti
art. 348 ter c.p.c.
I casi di 'doppia conforme' (prime due sentenze conformi) possono rendere inammissibili alcune doglianze in cassazione, in particolare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Criteri di legittimità per il ricorso per cassazione: motivi di violazione di legge (n.3), di motivazione/contraddittorietà (n.5) e violazione delle norme sul procedimento (n.4); la Corte ha richiamato i limiti di tali rimedi rispetto alla sindacabilità delle valutazioni di merito
art. 1438 c.c.
La violenza (o la minaccia) invalida il consenso quando è finalizzata a conseguire un vantaggio ingiusto, non quando si tratta dell'esercizio di un diritto legittimo o della mera prospettazione di un atto legittimo
art. 100, 112, 113 c.p.c. e artt. correlati
Norme procedurali e sul contraddittorio e sull'onere delle prove richiamate per argomentare su interesse e rilevanza di alcune domande accessorie; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze connesse
art. 1987 c.c.
Richiamato nel contesto di valutazioni sulla prova e sui termini prescrizionali/obbligazioni accessorie alla controversia sulla servitù
art. 2730 c.c.
Rinvio alla disciplina della prova presumibile o dei mezzi di prova in tema di valore probatorio delle perizie di parte
art. 2909 c.c.
Norma in tema di trascrizione degli atti e relativi effetti, richiamata per questioni processuali e di opponibilità
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo, in determinate circostanze, del versamento di un ulteriore contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Un atto non deve necessariamente recare la parola 'transazione' per essere qualificato come tale: rilevano le clausole che evidenziano reciproche concessioni e la volontà di comporre una controversia
- Nell'interpretazione contrattuale il senso letterale è il primo criterio; solo se insoddisfacente si ricorre a criteri logico-teleologici e sistematici
- Le 'reciproche concessioni' richieste dalla transazione si valutano in rapporto alle pretese contestate (res dubia), non alla titolarità oggettiva dei diritti sostanziali
- La trascrizione in forma scritta di pattuizioni precedenti invalide può costituire un nuovo negozio valido (effetto ex nunc), purché ricorrano gli elementi essenziali del contratto
- La minaccia invalida il consenso solo se diretta a ottenere un vantaggio ingiusto ed eccedente l'esercizio del diritto; la mera prospettazione dell'esercizio di diritti legittimi non costituisce violenza
- Le valutazioni di fatto, l'apprezzamento delle prove e la scelta interpretativa del giudice di merito sono in generale insindacabili in cassazione, salvo errori di diritto o radicale insufficienza logico-giuridica della motivazione
- Per contestare in cassazione l'interpretazione dati dai giudici di merito occorre una censura specifica che indichi quale elemento semantico o di diritto sia stato travisato; la mera contrapposizione di interpretazioni è insufficiente
- In caso di presunte sproporzioni economiche derivanti da una convenzione, è necessario fornire confronti concreti e prove idonee (termini di paragone, perizie pertinenti) per superare la valutazione di merito
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