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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12777/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla nullità o invalidità di accordi (scrittura privata 4 aprile 2002) con i quali era stata costituita una servitù di passaggio; il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità degli accordi sostenendo tra l'altro inesistenza di una transazione, mancanza di reciproche concessioni, violenza/compromissione del consenso e sproporzione economica. In primo grado il Tribunale di Genova, con sentenza del 20/03/2012, respinse la domanda di Imelio e accertò la validità dell'atto del 4/4/2002 riconoscendo la servitù a favore di Zenato e Terreni; la Corte d'appello di Genova (sent. n. 1541/2017) confermò tale decisione ritenendo la scrittura privata qualificabile come transazione e valida. Imelio ha proposto ricorso per cassazione deducendo numerosi motivi di violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistenti o inammissibili le censure proposte da Imelio, confermando la correttezza dell'interpretazione della Corte d'appello che aveva qualificato l'atto del 4/4/2002 come transazione concreta e dotata degli elementi essenziali. La Corte ha richiamato i principi sull'interpretazione del contratto (senso letterale come criterio primario, possibilità di ricorso a criteri logico-teleologici se necessario), sulla natura della transazione (richiesta di reciproche concessioni in relazione alle pretese contestate e non ai diritti sostanziali realmente spettanti alle parti), sulla impossibilità di sindacare in cassazione valutazioni di fatto e di prova proprie del giudice di merito, e sui requisiti della minaccia valida ai fini dell'art. 1438 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dei controricorrenti e al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    Disciplina dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam; i precedenti accordi verbali nulli per forma possono essere successivamente trasposti in una scrittura privata valida come nuovo negozio

  • art. 1362 c.c.

    Principio dell'interpretazione del contratto: il primo criterio è il senso letterale delle parole usate; si possono poi usare criteri logici, teleologici e sistematici se il senso letterale non è sufficiente

  • art. 1325 c.c.

    Elementi essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto, forma) richiamati per valutare che la scrittura privata conteneva gli elementi essenziali di un negozio transattivo

  • art. 2697 c.c.

    Regola dell'onere della prova: il giudice di merito valuta le prove; le valutazioni in fatto sono insindacabili in cassazione salvo errori di diritto

  • art. 1965 c.c.

    Definizione e requisiti della transazione: è sufficiente che vi siano reciproche concessioni in relazione alle pretese contrapposte e alla volontà di comporre una controversia, nonché la 'res dubia' che si intende risolvere

  • art. 1966-1967 c.c.

    Norme integrative sugli effetti e limiti della transazione richiamate in tema di individuazione dell'oggetto transattivo e dei suoi effetti

  • art. 1423 c.c.

    Impedisce la convalida di un negozio nullo con effetti ex tunc; non impedisce però alle parti di stipulare un nuovo negozio valido (effetto ex nunc) che riprenda pattuizioni precedenti

  • art. 348 ter c.p.c.

    I casi di 'doppia conforme' (prime due sentenze conformi) possono rendere inammissibili alcune doglianze in cassazione, in particolare l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Criteri di legittimità per il ricorso per cassazione: motivi di violazione di legge (n.3), di motivazione/contraddittorietà (n.5) e violazione delle norme sul procedimento (n.4); la Corte ha richiamato i limiti di tali rimedi rispetto alla sindacabilità delle valutazioni di merito

  • art. 1438 c.c.

    La violenza (o la minaccia) invalida il consenso quando è finalizzata a conseguire un vantaggio ingiusto, non quando si tratta dell'esercizio di un diritto legittimo o della mera prospettazione di un atto legittimo

  • art. 100, 112, 113 c.p.c. e artt. correlati

    Norme procedurali e sul contraddittorio e sull'onere delle prove richiamate per argomentare su interesse e rilevanza di alcune domande accessorie; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze connesse

  • art. 1987 c.c.

    Richiamato nel contesto di valutazioni sulla prova e sui termini prescrizionali/obbligazioni accessorie alla controversia sulla servitù

  • art. 2730 c.c.

    Rinvio alla disciplina della prova presumibile o dei mezzi di prova in tema di valore probatorio delle perizie di parte

  • art. 2909 c.c.

    Norma in tema di trascrizione degli atti e relativi effetti, richiamata per questioni processuali e di opponibilità

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo, in determinate circostanze, del versamento di un ulteriore contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • Un atto non deve necessariamente recare la parola 'transazione' per essere qualificato come tale: rilevano le clausole che evidenziano reciproche concessioni e la volontà di comporre una controversia
  • Nell'interpretazione contrattuale il senso letterale è il primo criterio; solo se insoddisfacente si ricorre a criteri logico-teleologici e sistematici
  • Le 'reciproche concessioni' richieste dalla transazione si valutano in rapporto alle pretese contestate (res dubia), non alla titolarità oggettiva dei diritti sostanziali
  • La trascrizione in forma scritta di pattuizioni precedenti invalide può costituire un nuovo negozio valido (effetto ex nunc), purché ricorrano gli elementi essenziali del contratto
  • La minaccia invalida il consenso solo se diretta a ottenere un vantaggio ingiusto ed eccedente l'esercizio del diritto; la mera prospettazione dell'esercizio di diritti legittimi non costituisce violenza
  • Le valutazioni di fatto, l'apprezzamento delle prove e la scelta interpretativa del giudice di merito sono in generale insindacabili in cassazione, salvo errori di diritto o radicale insufficienza logico-giuridica della motivazione
  • Per contestare in cassazione l'interpretazione dati dai giudici di merito occorre una censura specifica che indichi quale elemento semantico o di diritto sia stato travisato; la mera contrapposizione di interpretazioni è insufficiente
  • In caso di presunte sproporzioni economiche derivanti da una convenzione, è necessario fornire confronti concreti e prove idonee (termini di paragone, perizie pertinenti) per superare la valutazione di merito

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