Cassazione Civile, Sentenza n. 12796/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il suo motivo di appello basato sulla mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. in un giudizio promosso da Miretta Giacometti (erede della madre) contro la s.n.c. per presunte molestie e opere sui beni in comproprietà (art. 1102 c.c.): l'attrice aveva chiesto, tra l'altro, la riapertura di porte, la demolizione di un manufatto, la chiusura/rimozione di un cancello e la rimozione di masserizie. La Corte d'appello aveva ritenuto che la singola comproprietaria potesse convenire in giudizio il solo autore materiale degli atti; la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. per non aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato: ha affermato che, all'atto dell'introduzione del giudizio, la domanda volta alla rimozione e al ripristino (prestazione di facere non divisibile) investiva la res comune e dunque richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari. Ha richiamato inoltre il principio secondo cui le opere realizzate sul suolo comune da un compartecipe possono divenire di proprietà comune (art. 934 c.c.), incidendo quindi sul rapporto giuridico unitario tra comunisti. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Rimini, con ordine di rinnovare il giudizio a contraddittorio integrovato e con statuizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il contraddittorio deve essere integrato con i litisconsorti necessari quando la domanda riguarda un rapporto giuridico unico e una prestazione indivisibile che incide sulla sfera di tutti i comproprietari; la verifica va fatta in base alla domanda all'atto dell'introduzione del giudizio.
Riconosce il diritto di ciascun comproprietario all'uso della cosa comune; tuttavia, quando la tutela richiesta comporta l'ordine di rimozione o il ripristino (facere) riguardante la res comune, l'azione che incide sulla comunione richiede la partecipazione di tutti i comunisti.
Le costruzioni o opere eseguite da un comproprietario sul suolo comune possono divenire di proprietà comune, salvo diverso accordo, con conseguente incidenza sul diritto di comunione e necessità di coinvolgere tutti i comproprietari nel giudizio.
Consente la rimessione della causa al giudice di primo grado per il riesame quando il motivo di cassazione è fondato per vizi relativi alla formazione del contraddittorio; qui è stata applicata insieme all'art. 354 c.p.c. per il rinvio.
Norma che disciplina gli effetti della cassazione e il rinvio della causa al giudice di merito; applicata con l'art. 383 co. 3 per disporre il rinvio al Tribunale di Rimini con l'integrazione del contraddittorio.
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Riferimento procedurale: il ricorso è stato deciso nelle forme semplificate previste per la trattazione in camera di consiglio ai sensi della norma; principio meramente procedurale, non sostanziale.
Massime di principio
- Quando un singolo comproprietario chiede in giudizio la rimozione di opere o il ripristino dello stato dei luoghi su una cosa comune, occorre valutare se la prestazione richiesta è indivisibile e incide sulla sfera di tutti i comunisti: in tal caso l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è necessaria.
- La verifica della necessità del litisconsorzio deve farsi sulla base della domanda iniziale (secundum tempus iudicii), non in funzione del contenuto della sentenza di primo grado o dell'eventuale pronuncia successiva.
- Chi eccepisce la mancanza dei litisconsorti deve indicarne i nominativi e provarne l'esistenza; non è invece richiesto a chi solleva l'eccezione di dimostrare con precisione la consistenza percentuale delle quote di ciascun comproprietario.
- Le opere realizzate da un comproprietario sul fondo comune possono diventare di proprietà comune (art. 934 c.c.), perciò le controversie su tali opere tendono spesso ad investire l'intero rapporto di comunione e richiedono la partecipazione di tutti i comunisti.
- Distinguere sempre l'azione diretta contro terzi (che non richiede i comunisti) dall'azione che mira a ordinare una prestazione nei confronti di un altro compartecipe: solo nel secondo caso si pone con frequenza la questione del litisconsorzio necessario.
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