Cassazione Civile, Sentenza n. 12751/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla legittimità edilizia di opere realizzate dai ricorrenti in prossimità dell'albergo Miralago: sopraelevazione di un preesistente manufatto (disputata come "sopralzo" vs nuova costruzione), autorimessa e terrapieno. I convenuti (albergo) avevano chiesto l'arretramento per violazione delle distanze previste dall'art.9 D.M. 1444/1968; i ricorrenti contestano qualificazione dell'intervento, misurazioni e applicazione delle NTA comunali (art.5, art.7, art.8 NTA Bossico), richiamano anche la sentenza del Consiglio di Stato n.2782/2013 e invocano efficacia del giudicato amministrativo e/o disapplicazione di norme comunali. Inoltre questioni processuali e tecniche emergono su calcolo della quota zero, sul rilievo della sporgenza dell'autorimessa (86 cm vs soglia 70 cm) e sulla natura e rilevanza del terrapieno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei signori Pacchiani ed Esposti e ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Albergo Miralago in ordine alla rilevanza del terrapieno come "costruzione" ai fini delle distanze. In particolare: 1) ha ritenuto irrilevante, nel giudizio tra privati, il decisum del Consiglio di Stato n.2782/2013 poiché quella sentenza non aveva deciso sul merito della legittimità urbanistica; 2) ha confermato il principio di prevalenza dell'art.9 D.M. 1444/1968 sulle previsioni comunali che derogano le distanze minime; 3) ha escluso l'applicabilità dello ius superveniens nel caso specifico perché l'opera è risultata oggettivamente diversa per forma, altezza e volume rispetto al preesistente (quindi nuova costruzione) e non rientra nelle ipotesi di ristrutturazione/demolizione-ricostruzione derogabili; 4) ha condiviso la Corte d'appello sulla nozione unitaria di costruzione (perimetro unico comprendente villa ed autorimessa) e sulla illegittimità della sporgenza dell'autorimessa oltre i limiti consentiti; 5) ha però censurato la decisione sul terrapieno, ritenendolo opera artificiale soggetta alla disciplina delle distanze: per questo motivo la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese di giudizio. La restante parte della sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
D.M. 2 aprile 1968 n.1444, art.9
Disciplina le distanze inderogabili tra fabbricati; ha efficacia di legge statale e prevale sulle previsioni regolamentari comunali difformi (inserzione automatica della norma statale).
NTA del PRG del Comune di Bossico (art.5, art.7, art.8, art.11)
Regolamentazione comunale prevista per sopralzi, autorimesse e quota zero; però le disposizioni comunali non possono derogare alle distanze minime statali fissate dal D.M.1444/1968; applicazione interpretata tenendo conto della nozione unitaria di costruzione (inclusione autorimessa + villa nel perimetro utile al calcolo della quota zero).
Legge n.2248/1865, All. E, art.5
Riferita all'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; qui evocata ma la Cassazione ha ritenuto che la sentenza amministrativa impugnata non abbia formato giudicato di merito che precluda il sindacato del giudice civile.
Codice Civile, art.873
Norma sulle distanze tra costruzioni su fondi limitrofi; la nozione di "costruzione" è unitaria e ricomprende manufatti non completamente interrati aventi caratteri di solidità e stabilità; i regolamenti locali non possono ridefinire la nozione di costruzione in modo da eludere la disciplina codicistica.
D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico Edilizia), art.3 e art.2-bis
Norme rilevate per definire ristrutturazione, demolizione e ricostruzione; le modifiche legislative successive (D.L. 69/2013, D.L.32/2019, L.55/2019, L.120/2020) hanno ampliato talune possibilità di demolizione-ricostruzione e incentivi volumetrici, ma la Cassazione ha richiamato i limiti applicabili: la disciplina delle distanze preesistenti resta rilevante e le deroghe in materia di volumetria richiedono specifiche previsioni urbanistiche.
D.L. 69/2013; D.L. 32/2019 (convertito L.55/2019); D.L. 16.7.2020 n.76 (convertito L.120/2020)
Modifiche normative sul concetto di ristrutturazione/demolizione-ricostruzione e sulle distanze: la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno però ribadito i limiti all'inderogabilità delle norme statali in tema di distanze; la normativa sopravvenuta può legittimare opere concluse se conformi alla nuova disciplina, ma non se l'opera è oggettivamente diversa dal preesistente e non rientra nelle ipotesi di rigenerazione previste.
Giurisprudenza citata (Cass. e Corte Costituzionale)
Richiami a principi consolidati: efficacia non preclusiva del giudicato amministrativo sulle controversie tra privati salvo sentenza amministrativa sul merito, prevalenza del D.M.1444/1968 sulle NTA comunali, nozione unitaria di costruzione, rilevanza del terrapieno artificiale ai fini delle distanze.
Massime di principio
- Una pronuncia amministrativa che dichiara l'inammissibilità di un ricorso non forma un giudicato sul merito in grado di vincolare il giudice civile: il giudice ordinario può esaminare e, se del caso, disapplicare atti amministrativi illegittimi solo se non esiste un giudicato amministrativo sul merito.
- Le distanze minime tra fabbricati previste dall'art.9 del D.M. 1444/1968 hanno rango primario e prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali difformi; ove il piano urbanistico abbia zonizzato l'area, si applicano le distanze del decreto anche per inserzione automatica.
- La qualificazione dell'intervento (sopralzo/ricostruzione/nuova costruzione) è decisiva: se l'opera modifica forma, altezza, volume o sedime in modo significativo si configura come nuova costruzione e deve rispettare le distanze legali; le norme sopravvenute favorevoli al costruttore possono consolidare la legittimità di opere già ultimate conformi alla nuova disciplina, ma non legittimano automaticamente opere che sono oggettivamente diverse dal preesistente.
- La nozione di "costruzione" ai fini delle distanze è ampia e comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato che presenti solidità e stabilità; anche terrapieni e muri artificiali elevati dall'uomo possono essere considerati costruzioni e soggetti alla norma sulle distanze.
- Per le autorimesse, la distinzione tra completamente interrata e parzialmente emergente è rilevante: le sporgenze eccedenti le tolleranze previste dai regolamenti comunali (es. 70 cm) non sono ammesse se l'opera non è realizzata a confine o non rientra nelle condizioni previste dallo strumento urbanistico; il calcolo della quota zero e delle sporgenze va effettuato con riferimento alla nozione unitaria di costruzione quando l'autorimessa è pertinenziale al fabbricato principale.
- In casi di contrasto tecnico (misurazioni/CTU), è fondamentale rendere specifiche e documentate le censure in sede di impugnazione: la Cassazione può dichiarare inammissibili motivi generici privi di puntuale allegazione documentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12749/2023 del 11/05/2023
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12774/2023 del 11/05/2023
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12777/2023 del 11/05/2023
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12795/2023 del 11/05/2023
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12796/2023 del 11/05/2023
- Sentenza civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12813/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →