Cassazione Civile, Sentenza n. 12774/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla restituzione di materiali forniti per l'esecuzione di un appalto e al risarcimento danni per presunta sospensione illegittima dei lavori e risoluzione contrattuale. ENEL chiese la restituzione dei materiali e danni, deducendo che CIMES aveva sospeso arbitrariamente i lavori e che ENEL aveva risolto il contratto ai sensi dell'art.10 della Convenzione. CIMES contestò l'esercizio dello ius variandi (sostenendo fosse >25% ai sensi dell'art.6 del capitolato), l'assenza di autorizzazioni ANAS come causa della modifica esecutiva (canalina metallica), la modifica unilaterale del compenso e del sito di esecuzione (maggior onere economico), chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. Questioni processuali: ordine di esibizione di documenti non ottemperato da ENEL, acquisizione documentale dal CTU e valore probatorio delle consulenze tecniche di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di CIMES sia il ricorso incidentale di ENEL. Motivazioni principali: la Corte d'appello ha correttamente attribuito l'onere della prova a CIMES circa la legittimità della sospensione (doveva produrre la documentazione contabile e le stime dei lavori eseguiti per dimostrare che lo ius variandi superava il 25%); l'ordine di esibizione documentale è uno strumento discrezionale e il mancato adempimento non comporta automaticamente l'accoglimento dell'istanza avversa; il CTU non poteva supplire all'onere probatorio delle parti acquisendo fatti principali non prodotti dalle parti; la clausola risolutiva (art.10) è stata ritenuta operativa poiché ENEL aveva dimostrato di avere le autorizzazioni ANAS e CIMES non aveva provato il superamento della soglia del 25% né i maggiori oneri invocati; il materiale da restituire è stato individuato in base alla perizia e il deterioramento è stato attribuito al lungo periodo intercorso tra sequestro e perizia, non a colpa del custode; la maggiorazione del 25% sul controvalore dei beni è stata confermata come disciplinata dal contratto (penale contrattuale) e applicabile quando la restituzione in natura non avviene o i beni sono avariati. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti; è disposta la comunicazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Conferma del principio secondo cui l'onere della prova grava su chi afferma i fatti costitutivi della propria domanda o eccezione: spettava a CIMES dimostrare la legittimità della sospensione fornendo documentazione contabile e stime.
L'ordine di esibizione documentale è strumento istruttorio residuale e discrezionale; l'inosservanza non comporta automaticamente una conclusione favorevole alla controparte.
Ribadito il prudente apprezzamento del giudice delle prove; la mancata valorizzazione di un elemento (es. inottemperanza all'ordine di esibizione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo vizio di motivazione.
Richiamato come parametro per censurare presunte violazioni di norme di diritto in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse su questo rilievo.
Richiamato in relazione all'esercizio della clausola risolutiva espressa; la sentenza conferma che la risoluzione può operare purché sussistano i presupposti oggettivi e il comportamento valutato secondo buona fede.
art. 6 del capitolato / contratto (ius variandi, soglia 25%)
Stabilisce la possibilità di varianti entro il 25%; la Corte ha ritenuto che fosse onere dell'appaltatore dimostrare che le varianti superassero tale soglia con adeguata documentazione.
art. 10 della Convenzione (clausola risolutiva espressa)
Clausola contrattuale che consente la risoluzione per specifici inadempimenti; ritenuta operativa alla luce delle autorizzazioni ANAS dimostrate da ENEL e della mancata prova da parte di CIMES della sospensione legittima.
art. 12 del capitolato d'appalto
L\'eventuale materiale che risulti mancante od avariato viene addebitato all\'appaltatore ai prezzi di mercato alla data di ultimazione dei lavori maggiorati del 25%
La maggiorazione del 25% si applica come previsto dal capitolato nel caso di mancata restituzione in natura o di beni avariati; la Corte ha interpretato la clausola in senso non meramente letterale ma coerente con la funzione di garanzia per la committente.
Richiamato nel contesto della responsabilità contrattuale (addebito dell'inadempimento); l'accertamento dell'inadempimento e del relativo danno rimane soggetto all'onere probatorio.
Regola la misura del risarcimento; applicazione subordinata alla prova del danno e alla sua entità.
Norme sulla custodia giudiziaria: la responsabilità del custode richiede la dimostrazione della violazione dei doveri di conservazione; il deterioramento dovuto al tempo non è automaticamente addebitabile al custode.
Richiamato in relazione agli obblighi e alla responsabilità per il materiale in custodia; la Corte ha valutato la responsabilità del custode con riferimento alla diligenza richiesta.
Richiamati dalle censure incidentali in tema di interessi e pronunce sulla domanda: la Corte ha ritenuto le decisioni della Corte d'appello adeguate e non affette da omessa pronuncia.
art. 1362 c.c. (e artt. 1326 e segg.)
Principi di interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dalla Corte d'appello (non limitandosi al senso letterale), confermando che, se più interpretazioni sono possibili, non è censurevole preferire una delle interpretazioni plausibili.
Massime di principio
- Chi invoca la legittimità di una sospensione dei lavori (o altra eccezione fattuale) ha l'onere di provare i fatti costitutivi (documenti contabili, stime, elenchi compensi); il CTU non può supplire alla mancata produzione dei documenti che costituiscono il fondamento della domanda o dell'eccezione.
- L'ordine di esibizione di documenti è strumento discrezionale del giudice; la mancata ottemperanza non determina automaticamente un'accoglienza favorevole della controparte ma può essere valutata come elemento probatorio insieme ad altri elementi.
- La consulenza tecnica di parte ha valore meramente allegativo e non sostituisce la prova documentale richiesta per fatti principali; il giudice può ritenere inammissibile il riesame del merito delle valutazioni tecniche in sede di legittimità.
- La clausola risolutiva espressa va valutata anche alla luce del principio di buona fede: l'operatività si verifica se sussistono i presupposti oggettivi e la condotta complessiva delle parti non esclude l'inadempimento.
- Le clausole contrattuali penali (es. maggiorazione del 25% per materiale mancante) sono applicabili se pattuite e salvo prova che ne dimostri l'eccessiva onerosità; l'interpretazione contrattuale del giudice può essere una delle plausibili e non è censurabile se adeguatamente motivata.
- Il deterioramento di beni posti sotto custodia giudiziaria necessita di prova specifica per imputarne la responsabilità al custode; il semplice deterioramento dovuto al lungo tempo non basta a configurare colpa del custode.
- In sede di impugnazione per cassazione non è possibile riproporre un diverso apprezzamento del compendio probatorio già valutato dal giudice di merito: il sindacato è limitato a vizi di diritto e motivazionali, non alla riedizione del merito.
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