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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12774/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla restituzione di materiali forniti per l'esecuzione di un appalto e al risarcimento danni per presunta sospensione illegittima dei lavori e risoluzione contrattuale. ENEL chiese la restituzione dei materiali e danni, deducendo che CIMES aveva sospeso arbitrariamente i lavori e che ENEL aveva risolto il contratto ai sensi dell'art.10 della Convenzione. CIMES contestò l'esercizio dello ius variandi (sostenendo fosse >25% ai sensi dell'art.6 del capitolato), l'assenza di autorizzazioni ANAS come causa della modifica esecutiva (canalina metallica), la modifica unilaterale del compenso e del sito di esecuzione (maggior onere economico), chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. Questioni processuali: ordine di esibizione di documenti non ottemperato da ENEL, acquisizione documentale dal CTU e valore probatorio delle consulenze tecniche di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di CIMES sia il ricorso incidentale di ENEL. Motivazioni principali: la Corte d'appello ha correttamente attribuito l'onere della prova a CIMES circa la legittimità della sospensione (doveva produrre la documentazione contabile e le stime dei lavori eseguiti per dimostrare che lo ius variandi superava il 25%); l'ordine di esibizione documentale è uno strumento discrezionale e il mancato adempimento non comporta automaticamente l'accoglimento dell'istanza avversa; il CTU non poteva supplire all'onere probatorio delle parti acquisendo fatti principali non prodotti dalle parti; la clausola risolutiva (art.10) è stata ritenuta operativa poiché ENEL aveva dimostrato di avere le autorizzazioni ANAS e CIMES non aveva provato il superamento della soglia del 25% né i maggiori oneri invocati; il materiale da restituire è stato individuato in base alla perizia e il deterioramento è stato attribuito al lungo periodo intercorso tra sequestro e perizia, non a colpa del custode; la maggiorazione del 25% sul controvalore dei beni è stata confermata come disciplinata dal contratto (penale contrattuale) e applicabile quando la restituzione in natura non avviene o i beni sono avariati. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti; è disposta la comunicazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Conferma del principio secondo cui l'onere della prova grava su chi afferma i fatti costitutivi della propria domanda o eccezione: spettava a CIMES dimostrare la legittimità della sospensione fornendo documentazione contabile e stime.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione documentale è strumento istruttorio residuale e discrezionale; l'inosservanza non comporta automaticamente una conclusione favorevole alla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    Ribadito il prudente apprezzamento del giudice delle prove; la mancata valorizzazione di un elemento (es. inottemperanza all'ordine di esibizione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo vizio di motivazione.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Richiamato come parametro per censurare presunte violazioni di norme di diritto in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse su questo rilievo.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato in relazione all'esercizio della clausola risolutiva espressa; la sentenza conferma che la risoluzione può operare purché sussistano i presupposti oggettivi e il comportamento valutato secondo buona fede.

  • art. 6 del capitolato / contratto (ius variandi, soglia 25%)

    Stabilisce la possibilità di varianti entro il 25%; la Corte ha ritenuto che fosse onere dell'appaltatore dimostrare che le varianti superassero tale soglia con adeguata documentazione.

  • art. 10 della Convenzione (clausola risolutiva espressa)

    Clausola contrattuale che consente la risoluzione per specifici inadempimenti; ritenuta operativa alla luce delle autorizzazioni ANAS dimostrate da ENEL e della mancata prova da parte di CIMES della sospensione legittima.

  • art. 12 del capitolato d'appalto

    L\'eventuale materiale che risulti mancante od avariato viene addebitato all\'appaltatore ai prezzi di mercato alla data di ultimazione dei lavori maggiorati del 25%

    La maggiorazione del 25% si applica come previsto dal capitolato nel caso di mancata restituzione in natura o di beni avariati; la Corte ha interpretato la clausola in senso non meramente letterale ma coerente con la funzione di garanzia per la committente.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel contesto della responsabilità contrattuale (addebito dell'inadempimento); l'accertamento dell'inadempimento e del relativo danno rimane soggetto all'onere probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    Regola la misura del risarcimento; applicazione subordinata alla prova del danno e alla sua entità.

  • art. 676 c.p.c.

    Norme sulla custodia giudiziaria: la responsabilità del custode richiede la dimostrazione della violazione dei doveri di conservazione; il deterioramento dovuto al tempo non è automaticamente addebitabile al custode.

  • art. 67 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi e alla responsabilità per il materiale in custodia; la Corte ha valutato la responsabilità del custode con riferimento alla diligenza richiesta.

  • art. 99 e art. 112 c.p.c.

    Richiamati dalle censure incidentali in tema di interessi e pronunce sulla domanda: la Corte ha ritenuto le decisioni della Corte d'appello adeguate e non affette da omessa pronuncia.

  • art. 1362 c.c. (e artt. 1326 e segg.)

    Principi di interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dalla Corte d'appello (non limitandosi al senso letterale), confermando che, se più interpretazioni sono possibili, non è censurevole preferire una delle interpretazioni plausibili.

Massime di principio

  • Chi invoca la legittimità di una sospensione dei lavori (o altra eccezione fattuale) ha l'onere di provare i fatti costitutivi (documenti contabili, stime, elenchi compensi); il CTU non può supplire alla mancata produzione dei documenti che costituiscono il fondamento della domanda o dell'eccezione.
  • L'ordine di esibizione di documenti è strumento discrezionale del giudice; la mancata ottemperanza non determina automaticamente un'accoglienza favorevole della controparte ma può essere valutata come elemento probatorio insieme ad altri elementi.
  • La consulenza tecnica di parte ha valore meramente allegativo e non sostituisce la prova documentale richiesta per fatti principali; il giudice può ritenere inammissibile il riesame del merito delle valutazioni tecniche in sede di legittimità.
  • La clausola risolutiva espressa va valutata anche alla luce del principio di buona fede: l'operatività si verifica se sussistono i presupposti oggettivi e la condotta complessiva delle parti non esclude l'inadempimento.
  • Le clausole contrattuali penali (es. maggiorazione del 25% per materiale mancante) sono applicabili se pattuite e salvo prova che ne dimostri l'eccessiva onerosità; l'interpretazione contrattuale del giudice può essere una delle plausibili e non è censurabile se adeguatamente motivata.
  • Il deterioramento di beni posti sotto custodia giudiziaria necessita di prova specifica per imputarne la responsabilità al custode; il semplice deterioramento dovuto al lungo tempo non basta a configurare colpa del custode.
  • In sede di impugnazione per cassazione non è possibile riproporre un diverso apprezzamento del compendio probatorio già valutato dal giudice di merito: il sindacato è limitato a vizi di diritto e motivazionali, non alla riedizione del merito.

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