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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12585/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dalla società contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato l’Amministrazione finanziaria al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, agevolazione riconosciuta ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso di ottemperanza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che mancasse il requisito del giudicato per proporre l’ottemperanza; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 69, comma 5, e dell’art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato, al d.l. n. 91/2017, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017 e all’art. 111 Cost., lamentando che il giudice di merito avesse disposto il rimborso integrale anziché il rimborso nella misura ridotta prevista dalla normativa sui limiti di capienza dei fondi stanziati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, in primo luogo, che il giudizio di ottemperanza in materia tributaria è esperibile non solo per le sentenze passate in giudicato, ma anche per le sentenze immediatamente esecutive, sicché non era decisivo il rilievo sul difetto di giudicato. In secondo luogo, ha ribadito che, nel caso di rimborso riconosciuto per benefici fiscali connessi al sisma, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se vi è incapienza, deve attivare le procedure previste dalla disciplina contabile, anche tramite commissario ad acta, senza poter incidere in senso riduttivo sul credito già accertato. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese. Nel dispositivo è riportata la formula di inammissibilità, ma la motivazione afferma chiaramente il rigetto dei motivi; il testo consente di ricavare con sicurezza che la ricorrente non ha ottenuto accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione sia alle sentenze passate in giudicato sia, dopo le modifiche normative, alle sentenze immediatamente esecutive previste dalla disciplina tributaria.

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come base dell’immediata esecutività delle sentenze tributarie e della conseguente azionabilità dell’ottemperanza.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per negare il presupposto del giudicato; la Corte ne esclude la decisività nel caso di sentenze tributarie immediatamente esecutive.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 324 c.p.c. nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Individua il quadro normativo dei rimborsi fiscali connessi al sisma, nel testo richiamato dal ricorso.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    Prevede la disciplina dei fondi stanziati per i rimborsi e l’attivazione delle procedure speciali in caso di incapienza; non consente una falcidia del credito accertato.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8

    Richiamato come intervento modificativo del quadro dei rimborsi, nel contesto del secondo motivo.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte valorizza un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che tutela integralmente il credito accertato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza è proponibile non solo per l’esecuzione del giudicato, ma anche per l’attuazione delle sentenze tributarie immediatamente esecutive previste dalla legge.
  • Quando il credito del contribuente deriva da una decisione che riconosce il diritto al rimborso di imposte per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi stanziati e, se insufficienti, deve attivare gli strumenti esecutivi speciali previsti dalla normativa contabile, anche nominando un commissario ad acta.
  • La disciplina sui rimborsi finanziati con fondi speciali non autorizza una riduzione del credito giudizialmente accertato: l’eventuale insufficienza delle risorse può incidere solo sulle modalità di esecuzione, non sull’an del diritto al rimborso.
  • L’interpretazione delle norme sui rimborsi fiscali deve essere letta in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali di tutela della proprietà e del giusto equilibrio, evitando soluzioni che comportino la falcidia dei diritti patrimoniali già accertati giudizialmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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