Cassazione Civile, Ordinanza n. 28297/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una separazione personale: nell'ambito della regolazione dei rapporti familiari il tribunale aveva assegnato l'abitazione familiare all'ex coniuge. Successivamente l'assegnataria iniziava un'esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile, assumendo che esso fosse occupato dalla madre dell'obbligato. Quest'ultima proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di essere proprietaria di vani autonomi rispetto a quelli interessati dal provvedimento di assegnazione. Il tribunale rigettava l'opposizione per difetto di prova della proprietà. La sentenza veniva appellata dall'erede dell'opponente, ma la corte territoriale dichiarava l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per estraneità dei motivi alla ratio decidendi di primo grado. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 352 c.p.c. per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, nonostante istanza asseritamente proposta; 2) richiesta di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, deducendo che la maggiore età del figlio e la liberazione degli ambienti avrebbero fatto venir meno il titolo esecutivo; 3) deduzione di violazioni processuali e costituzionali relative alla difesa in primo grado e al deposito dell'incarto processuale, con richiamo anche al processo telematico; 4) censura della declaratoria di inammissibilità dell'appello, assumendo che esso fosse chiaro e comprensibile; 5) contestazione della regolazione delle spese, sia quanto al valore della causa sia quanto alla fase liquidata e alla legittimazione passiva sulle spese degli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, perché il ricorso era in larga parte manifestamente inammissibile e, per la parte residua, manifestamente infondato. Nel merito dei motivi, ha rilevato: l'istanza di discussione orale era tardiva; la domanda di cessazione della materia del contendere era inammissibile per difetto di specificità, oltre che infondata, perché il giudice dell'opposizione all'esecuzione non poteva revocare o modificare il provvedimento presupposto e la circostanza della liberazione dell'immobile non era dimostrata; il terzo motivo era oscuro e comunque diretto contro la sentenza di primo grado, non denunciabile per la prima volta in cassazione; il quarto motivo non coglieva la reale ratio della decisione d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità per estraneità delle censure alla decisione di primo grado; il quinto motivo era in parte privo di esposizione e in parte manifestamente infondato sulla liquidazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione era il rimedio utilizzato dal terzo occupante per contestare il diritto di procedere al rilascio, ma non consentiva al giudice dell'opposizione di revocare o modificare il titolo giudiziale presupposto.
L'appello può essere dichiarato inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
L'istanza di discussione orale deve essere tempestiva; se tardiva, il giudice d'appello non è tenuto a fissare l'udienza.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e intellegibile i motivi; la mancanza di specificità o l'oscurità del motivo ne determina l'inammissibilità.
Il ricorrente aveva formalmente prospettato violazioni di legge, ma la Corte ha verificato la concreta intelligibilità e pertinenza delle censure, dichiarandole inammissibili o infondate.
art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742
"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno"
La sospensione feriale dei termini opera in via generale anche nei giudizi di impugnazione, salvo diverse discipline, e non può essere esclusa con argomenti di merito sull'utilità della trattazione.
La parte soccombente in cassazione è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione delle spese può essere aumentata di un terzo in ragione della particolare inconsistenza degli argomenti difensivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 16, co. 6, D.L. 179/12 conv. in L. 221/12
Richiamato dal ricorrente come norma sul deposito telematico e sulle comunicazioni, ma il motivo è stato ritenuto oscuro e non autosufficiente.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma senza una censura specifica e intelligibile.
artt. 3, 24, 101, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno di una generica doglianza di violazione del diritto di difesa, ma senza una concreta critica alla ratio decidendi.
La Corte lo richiama per sanzionare l'incompletezza dell'esposizione dei motivi, in particolare sulla dedotta cessazione della materia del contendere e sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attacca una diversa ragione o che non coglie il fondamento della decisione è inammissibile.
- L'istanza di discussione orale in appello deve essere proposta tempestivamente; se formulata oltre il termine processuale utile, il giudice d'appello non incorre in violazione per non aver fissato l'udienza.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice non può revocare o modificare il provvedimento giudiziale posto a base dell'esecuzione; eventuali fatti sopravvenuti devono essere dedotti e provati in modo specifico, e solo se rilevanti nel perimetro del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di mere allegazioni di parte: occorre che il fatto estintivo o modificativo del rapporto sia dedotto in modo completo e risulti dimostrato.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e intellegibile; l'oscurità, la genericità o l'incompletezza dell'esposizione determinano l'inammissibilità del motivo.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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