Cassazione Civile, Ordinanza n. 08894/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego intercorso tra un dipendente di un ente locale e il Comune, cessato il 1° gennaio 2008. Il lavoratore, che aveva ricoperto dal 2002 al 31 dicembre 2007 un incarico di posizione organizzativa/dirigenziale, aveva chiesto che nel premio di servizio ex INADEL fosse computata anche la retribuzione di posizione percepita in modo fisso e continuativo in quel periodo, con conseguente condanna dell’INPS, quale successore nella gestione previdenziale, e del Comune al pagamento della somma di euro 25.478,47 oltre interessi. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione di legge per non avere la Corte territoriale applicato la disciplina del pubblico impiego privatizzato e la contrattazione collettiva, sostenendo che l’art. 36 del CCNL dirigenziale degli enti locali rendeva utile la retribuzione di posizione ai fini dell’indennità premio di servizio; (ii) violazione delle norme processuali e del principio di autonomia contrattuale, lamentando l’omessa pronuncia sulla derogabilità in melius e sulla rilevanza dei CCNL; (iii) violazione delle norme sulla base di calcolo dell’indennità, assumendo che la retribuzione di posizione, essendo fissa, continuativa e soggetta a contribuzione, dovesse rientrare nella retribuzione contributiva utile al premio di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica. Ha confermato l’orientamento secondo cui, per l’indennità premio di servizio dei dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996, la base di calcolo è determinata in modo tassativo dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152/1968 e comprende solo gli emolumenti espressamente indicati dalla norma, con interpretazione restrittiva della nozione di stipendio o salario. Ha escluso che la retribuzione di posizione, pur avente natura retributiva e pur essendo assoggettata a contribuzione, possa essere automaticamente inclusa nel premio di servizio in assenza di specifica previsione legislativa. Ha inoltre affermato che la contrattazione collettiva non può incidere sui rapporti previdenziali se non nei limiti di una specifica abilitazione legislativa, e che l’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non muta la disciplina applicabile ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 1996. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e il Collegio ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 2, 4 e 11 della legge n. 152/1968
La base di calcolo dell’indennità premio di servizio è quella della retribuzione contributiva e l’elencazione degli emolumenti computabili è tassativa; la nozione di stipendio o salario va interpretata restrittivamente.
art. 2 della legge n. 335/1995
Per i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996 la disciplina del trattamento di fine rapporto è demandata alla contrattazione collettiva, mentre per gli assunti dopo tale data opera immediatamente l’art. 2120 c.c.; la norma non consente di estendere automaticamente tale regime all’indennità premio di servizio.
art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
In attesa di nuova regolamentazione contrattuale, resta ferma per i dipendenti interessati la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto; per i pubblici dipendenti assunti prima del 1° gennaio 1996 permane il sistema previgente.
Non si applica direttamente al premio di servizio dei dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996; il richiamo al TFR non vale a modificare la base di calcolo dell’indennità premio di servizio in assenza di una specifica regolazione collettiva o legislativa.
art. 36 del CCNL per il personale dirigenziale delle Regioni ed Enti Locali del 10.4.1996
Invocato dal ricorrente come fonte contrattuale favorevole, ma ritenuto non idoneo a derogare alla disciplina legale previdenziale dell’indennità premio di servizio.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute non pertinenti rispetto al decisum.
Le censure sull’omessa motivazione sono state considerate non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’autonomia contrattuale, ma ritenuto inconferente rispetto alla disciplina previdenziale inderogabile.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la forza vincolante dei CCNL, ma non idoneo a incidere sui rapporti previdenziali disciplinati da norme inderogabili.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi per affermare la continuità dell’orientamento giurisprudenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo il rigetto integrale del ricorso, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996, l’indennità premio di servizio va calcolata secondo la disciplina speciale previgente e non secondo l’art. 2120 c.c., salvo specifica diversa regolazione applicabile al caso concreto.
- La base di calcolo dell’indennità premio di servizio ex legge n. 152/1968 ha carattere tassativo: sono computabili solo gli emolumenti espressamente menzionati dalla norma, con esclusione di altre voci retributive anche se fisse, continuative e soggette a contribuzione.
- La contrattazione collettiva non può modificare i rapporti previdenziali se non quando una legge la abiliti espressamente a farlo; i CCNL non possono quindi estendere, da soli, la base di calcolo di un trattamento previdenziale disciplinato in modo inderogabile.
- La natura retributiva di una voce economica non basta, da sola, a renderla computabile nel premio di servizio: occorre una specifica inclusione nella disciplina legale del trattamento.
- Le censure processuali che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sono destinate a essere dichiarate inammissibili o comunque non decisive.
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