Cassazione Civile, Ordinanza n. 08898/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore deduceva di aver prestato attività sin da agosto 2010 presso una società utilizzatrice, formalmente alle dipendenze di società somministratrici/interposte, lamentando una somministrazione solo apparente e un licenziamento verbale del 2 dicembre 2017. Sosteneva inoltre di aver sottoscritto un verbale di conciliazione del 4 maggio 2018 asseritamente viziato da dolo o errore, e di essere stato poi nuovamente impiegato tramite un’ulteriore assunzione a termine presso altra società di somministrazione. Chiedeva quindi l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato diretto con l’utilizzatrice fin dall’inizio della prestazione, il riconoscimento dell’inquadramento contrattuale più favorevole, il pagamento di differenze retributive e di un’indennità per il lavoro domenicale. Il Tribunale rigettava le domande ritenendo che il lavoratore avesse rinunciato alle pretese economiche nel verbale conciliativo del 4 maggio 2018 e, con successivo verbale del 12 luglio 2018, avesse rinunciato anche alla costituzione del rapporto con l’utilizzatrice. La Corte d’appello confermava, valorizzando la definizione complessiva dei rapporti in sede di conciliazione giudiziale e ritenendo inammissibile la domanda nuova proposta solo in appello sul titolo della responsabilità solidale dell'utilizzatrice ex art. 35 d.lgs. 81/2015. In cassazione il ricorrente denunciava: assenza di una motivazione autonoma della Corte territoriale; mancata considerazione della diversità del caso concreto rispetto ai precedenti richiamati; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’impugnabilità della transazione giudiziale intervenuta dopo l’instaurazione del secondo giudizio; omesso rilievo della nullità della conciliazione giudiziale perché avente a oggetto diritti indisponibili del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione per relationem, osservando che tale tecnica argomentativa è consentita dall'art. 118 disp. att. c.p.c.; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla supposta diversità del caso per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondata l'asserita omessa pronuncia, affermando che la conciliazione giudiziale non è impugnabile in quanto stipulata con l'intervento del giudice; ha infine escluso la nullità della conciliazione per indisponibilità dei diritti, ribadendo che la conciliazione giudiziale ex artt. 185 e 420 c.p.c., assistita dall'intervento del giudice quale terzo imparziale, può validamente avere a oggetto anche diritti indisponibili del lavoratore e non è soggetta al limite dell'art. 2113 c.c. previsto per rinunce e transazioni di autonomia privata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per le parti intimate, rimaste tali.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, c.p.c.
Serve a individuare i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente non aveva nemmeno qualificato le censure in uno dei vizi tipizzati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente la motivazione per relationem, anche mediante richiamo a precedenti specifici del giudice.
art. 185 c.p.c.
La conciliazione giudiziale ivi prevista è stipulata con l'intervento del giudice e ha efficacia anche sostanziale oltre che processuale.
art. 420 c.p.c.
La conciliazione in udienza nel rito del lavoro, assistita dal giudice, può validamente riguardare anche diritti indisponibili del lavoratore.
art. 2113 c.c.
La regola di invalidità di rinunce e transazioni sui diritti del lavoratore incontra il limite delle conciliazioni intervenute nelle forme previste dagli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.
art. 1966 c.c.
Richiamato come principio generale in tema di nullità delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, ma non applicabile alla conciliazione giudiziale assistita.
art. 410 c.p.c.
È richiamato tra le conciliazioni che l'art. 2113 c.c. salva dall'invalidità delle rinunce e transazioni del lavoratore.
art. 411 c.p.c.
È richiamato tra le conciliazioni che l'art. 2113 c.c. salva dall'invalidità delle rinunce e transazioni del lavoratore.
art. 88 disp. att. c.p.c.
Le formalità ivi previste contribuiscono a distinguere la conciliazione giudiziale dal negozio privatistico puro.
art. 35 d.lgs. 81/2015
È menzionato come titolo di responsabilità solidale dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, ma la relativa domanda era stata proposta tardivamente in appello.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama in modo espresso e comprensibile precedenti o argomentazioni già espresse, senza che ciò integri di per sé vizio di motivazione.
- La censura in cassazione che prospetti una diversa ricostruzione del fatto o del caso concreto deve essere autosufficiente: occorre indicare in modo specifico perché la diversità allegata avrebbe imposto una decisione differente.
- La conciliazione giudiziale, stipulata con l'intervento del giudice e nelle forme previste dal codice di rito, non è assimilabile a una transazione di pura autonomia privata ed è sottratta alla regola di invalidità delle rinunce e transazioni su diritti indisponibili del lavoratore.
- L'art. 2113 c.c. non osta alla validità delle conciliazioni concluse nelle sedi protette o giudiziali previste dalla legge, perché l'intervento del terzo garante rende attendibile la libera formazione del consenso del lavoratore.
- Una domanda fondata per la prima volta in appello su un diverso titolo di responsabilità è inammissibile se introduce una pretesa nuova rispetto al thema decidendum del giudizio di primo grado.
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