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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08918/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente addetta alla vendita, sorpresa mentre aveva prelevato merce per un valore di euro 20,79, collocandola in una busta/shopping personale e passando il badge di uscita prima di essere sottoposta a ispezione; solo dopo il controllo la merce veniva pagata, con denaro preso in prestito da una collega. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno ritenuto legittimo il licenziamento. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 646 c.p., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 229 del CCNL Terziario-Confcommercio, sostenendo che i fatti non integrassero appropriazione indebita né una condotta disciplinarmente rilevante, perché il reato non si sarebbe consumato, la merce sarebbe stata poi pagata e mancherebbe il dolo; (2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione al pagamento della merce e alle condizioni psicofisiche della lavoratrice (ansia, attacchi di panico), che avrebbero escluso l’elemento soggettivo e la rilevanza disciplinare; (3) violazione degli artt. 24 Cost., 113, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per l’asserita mancata ammissione e valutazione delle prove orali e della CTU richieste, con pregiudizio del diritto di difesa e dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nozione di "appropriazione" prevista dall’art. 229 del CCNL è atecnica e non coincide con la fattispecie penale di appropriazione indebita: essa tutela l’affidamento del datore di lavoro e sanziona condotte incompatibili con la correttezza richiesta agli addetti alla vendita, anche se, sul piano penale, potrebbero essere qualificate come tentativo. La Corte ha valorizzato l’accertamento di merito secondo cui la merce era stata nascosta in una borsa personale e la lavoratrice era priva di mezzi di pagamento, da cui è stata desunta la volontà di sottrarre i beni senza pagarli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché sotto la formale veste di violazione di legge mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Conseguentemente, la lavoratrice è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea sussunzione dei fatti nella fattispecie penale di appropriazione indebita; la Corte precisa però che il CCNL utilizza una nozione atecnica, non coincidente con quella penale.

  • art. 2119 c.c.

    Invocato per contestare la legittimità del recesso; la Corte ritiene che la condotta accertata integri comunque una violazione idonea a fondare la giusta causa secondo la disciplina collettiva e il rapporto fiduciario.

  • art. 229 C.C.N.L. Terziario – Confcommercio

    La Corte lo qualifica come previsione atecnica che sanziona comportamenti appropriativi nel luogo di lavoro lesivi dell’affidamento del datore, anche se non coincidenti con il reato di appropriazione indebita.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei primi e terzi motivi di ricorso per asserita violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma evocata dal secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme impedisce il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • l. n. 134 del 2012

    Norma di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata ai fini dell’applicazione della doppia conforme.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte vi riconosca una violazione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte esclude che vi sia una errata regola di valutazione della prova, trattandosi in sostanza di critica al merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una diversa lettura dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro alle dipendenze di un esercizio commerciale, la clausola collettiva che sanziona l’"appropriazione" di beni aziendali o di terzi può avere portata atecnica e non richiede l’esatta configurabilità del reato di appropriazione indebita: è sufficiente una condotta oggettivamente incompatibile con la correttezza e l’affidamento fiduciario richiesti al dipendente.
  • Ai fini della giusta causa di licenziamento, può rilevare anche una condotta che, pur non essendo penalmente consumata, mostri in modo univoco l’intenzione di sottrarre merce al controllo del datore di lavoro o del punto vendita.
  • Il pagamento successivo della merce, se interviene solo dopo l’intercettazione o il controllo, non elimina di per sé la rilevanza disciplinare del comportamento già posto in essere.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non è ammissibile in cassazione, sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., una censura che in realtà miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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