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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08916/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due giudizi di lavoro ritenuti sovrapposti: in un primo giudizio, promosso dalla società datrice di lavoro dinanzi al Tribunale di Napoli, si discuteva della legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e dell’orario di lavoro da questi osservato; successivamente il lavoratore ha introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, assumendo sostanzialmente le stesse questioni. Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la litispendenza in favore del Tribunale di Napoli e ha cancellato la causa dal ruolo. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo che non vi fosse identità tra le cause, sia perché i petitum sarebbero diversi, sia perché nel giudizio napoletano la società avrebbe fatto valere anche interessi di un diverso soggetto (Aurum Baia s.r.l.); con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 39 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 413 c.p.c., affermando che il rapporto di lavoro era sorto e si era svolto in altro luogo e che pertanto Napoli non sarebbe stato un foro territorialmente competente. La società ha resistito con controricorso eccependo anche l’improcedibilità del regolamento per asserito mancato rispetto dell’art. 47 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità del regolamento, ritenendo utilmente proposta l’istanza di trasmissione del fascicolo e valorizzando il principio di conservazione degli atti processuali. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha affermato che i due processi avevano le stesse parti e le stesse causae petendi, poiché entrambi riguardavano la legittimità del licenziamento e le ore di lavoro prestate; i diversi provvedimenti richiesti erano solo la naturale conseguenza delle rispettive posizioni processuali. Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha ribadito che nei giudizi di lavoro i fori speciali di cui all’art. 413 c.p.c. sono alternativi e che, nel caso di specie, la società aveva legittimamente scelto il foro di Napoli, in quanto sede legale e sede effettiva con centro direzionale-amministrativo, circostanza non specificamente contestata dal lavoratore. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli e rinviato alla sentenza definitiva la regolazione delle spese; ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza presuppone identità di parti e di causa petendi tra i due giudizi; il divieto di duplicazione serve a prevenire decisioni contrastanti e la relativa questione può essere fatta valere con il regolamento di competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    L’istanza di trasmissione del fascicolo va considerata utilmente proposta anche se indirizzata al giudice anziché alla cancelleria, quando il vizio formale non impedisca la realizzazione della funzione processuale dell’atto, in applicazione del principio di conservazione.

  • art. 413 c.p.c.

    Nei rapporti di lavoro subordinato i fori speciali sono alternativi; tra i criteri rileva anche il luogo dell’azienda, inteso come sede effettiva della società, e la parte che lo invoca deve dimostrarne la coincidenza con il centro direttivo-amministrativo.

  • art. 42 c.p.c.

    L’ordinanza che dichiara la litispendenza è assimilata a una pronuncia di incompetenza ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza.

  • art. 19 c.p.c.

    Il criterio del luogo dell’azienda ex art. 413 c.p.c. non coincide con quello generale applicabile alle persone giuridiche, perché richiede la sede effettiva dell’attività sociale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di litispendenza, l’identità delle cause va verificata in base a parti e causa petendi; la diversità dei petitum può dipendere solo dal fatto che le posizioni processuali siano invertite, senza escludere la sovrapposizione sostanziale del conflitto.
  • L’ordinanza che dichiara la litispendenza è trattata come una decisione sulla competenza e si impugna con regolamento necessario di competenza.
  • Nei giudizi di lavoro i fori dell’art. 413 c.p.c. sono alternativi e la scelta del foro spetta a chi introduce per primo la domanda, purché il foro prescelto sia effettivamente radicato secondo i criteri legali.
  • Il criterio del luogo dell’azienda, ai fini della competenza lavoristica, richiede la prova della sede effettiva della società, cioè del luogo in cui operano gli organi direttivi e di amministrazione.
  • Le irregolarità formali nella presentazione di un atto processuale non ne determinano l’inefficacia quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, secondo il principio di conservazione degli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLitispendenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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