Cassazione Civile, Ordinanza n. 08906/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La lite origina da un pignoramento presso terzi promosso per il recupero di un rilevante debito risultante da quattro cartelle esattoriali. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo, quanto alla cartella principale, l'omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione dei crediti previdenziali in essa contenuti, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento e l'inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione; il Tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello l'ente di riscossione ha dedotto la preclusione derivante da un precedente giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto la medesima cartella di pagamento, definito con decisione divenuta irrevocabile, sostenendo che su validità della notifica e prescrizione si fosse formato giudicato esterno. I successori del debitore hanno ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 12 disp. prel. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un giudicato esterno preclusivo, senza considerare il contenuto della precedente decisione e la diversa motivazione adottata; (2) violazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza richiamata non fosse corredata dall'attestazione di passaggio in giudicato della cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente decisione tra le stesse parti, successivamente divenuta irrevocabile, aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione alla cartella di pagamento proposta dal debitore; tale giudicato precludeva ogni ulteriore contestazione sulla validità della notifica della cartella e sul credito in essa iscritto, sicché il Tribunale di Matera non avrebbe potuto dichiarare la nullità della notifica o rimettere in discussione il rapporto obbligatorio. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata e anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, essendo strumentale a evitare giudicati contrastanti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno preclude la riesame delle medesime questioni già decise con pronuncia definitiva tra le stesse parti, rendendo incontestabile il titolo e il credito che ne forma oggetto
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte conferma l'applicazione della regola del giudicato esterno senza accogliere la censura
art. 124 disp. att. c.p.c.
la mancanza dell'attestazione di cancelleria non impedisce, nel caso concreto, il rilievo del giudicato esterno, se l'intervenuto passaggio in giudicato è comunque accertabile
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
la precedente opposizione alla cartella era stata dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine previsto per impugnare la cartella
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazioni di legge
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione quando incide sulla decisione del caso, anche se si è formato dopo la sentenza impugnata o non sia stato adeguatamente allegato dalle parti.
- Quando una precedente sentenza tra le stesse parti abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a una cartella di pagamento, quella pronuncia rende definitivo il titolo e preclude di rimettere in discussione la validità della notifica della cartella e il credito ivi iscritto.
- La preclusione da giudicato opera anche rispetto a questioni logicamente connesse o assorbite dalla pronuncia definitiva, impedendo al giudice successivo di decidere in senso incompatibile.
- Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno non è un mero fatto processuale riservato alla disponibilità delle parti, ma un elemento giuridico volto a evitare decisioni contrastanti e a stabilizzare l'assetto dei rapporti giuridici.
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