Cassazione Civile, Ordinanza n. 08871/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un lavoratore/collaboratore aveva convenuto due società deducendo di avere svolto, in via principale, attività di agente o comunque di venditore porta a porta, con ulteriori compiti di creazione e coordinamento della rete commerciale, e chiedeva la condanna solidale delle convenute al pagamento di provvigioni residue, indennità di fine rapporto, indennità suppletiva, indennità meritocratica e danni da anticipata cessazione del rapporto. Il Tribunale di Mantova, adito per primo, si era dichiarato incompetente per territorio indicando il Tribunale di Verona; il Tribunale di Verona, investito della causa riassunta, ha sollevato regolamento d'ufficio ritenendo invece di non essere competente, sulla base del fatto che il domicilio del collaboratore sarebbe stato a Sabbioneta/Mantova e che l'attività, svolta su più territori del Nord Italia, non consentisse di radicare il domicilio a Verona. La società resistente ha replicato sostenendo che il rapporto fosse piuttosto riconducibile al lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e che gli interessi economici e personali del collaboratore fossero concentrati nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, quindi nel circondario di Verona. La Corte ha qualificato la domanda come controversia di collaborazione parasubordinata ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., applicando il foro speciale del domicilio dell'agente/collaboratore ex art. 413, comma 4, c.p.c.; ha ritenuto non superata la presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza, poiché le circostanze addotte non dimostravano un centro principale stabile degli affari e interessi in un luogo diverso dalla residenza. Ha quindi affermato la competenza territoriale del Tribunale di Mantova, con rimessione della causa a quel giudice e rinvio a definitivo della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sul regolamento di competenza d'ufficio, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Mantova, giudice del lavoro, ritenendo che il domicilio del collaboratore coincidesse con la residenza in Sabbioneta e che non vi fossero elementi sufficienti per radicare il domicilio in Verona. Il procedimento deve quindi proseguire davanti al Tribunale di Mantova, con rimessione a quel giudice anche per la liquidazione definitiva delle spese.
Norme richiamate
art. 2222 c.c.
Richiamato dalla società per sostenere la riconducibilità del rapporto al contratto d'opera; la Corte non accoglie tale qualificazione e ritiene invece la controversia rientrante nella collaborazione parasubordinata.
art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
La domanda, per come proposta e allegata, è ricondotta ai rapporti di collaborazione personale continuativa e coordinata, sicché si applica il foro speciale previsto per tali controversie.
art. 413, comma 4, c.p.c.
Per le controversie di cui all'art. 409, n. 3, il criterio territoriale è il domicilio dell'agente/rappresentante/collaboratore.
art. 43 c.c.
Il domicilio è il luogo del centro principale degli affari e interessi; in mancanza di elementi contrari, si presume coincidente con la residenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato in via implicita nella logica probatoria: chi intende superare la presunzione di coincidenza domicilio-residenza deve allegare e dimostrare elementi concreti contrari.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rapporti di collaborazione parasubordinata, la competenza territoriale si determina ex art. 413, comma 4, c.p.c. con riferimento al domicilio del collaboratore, inteso ai sensi dell'art. 43 c.c. come centro principale degli affari e interessi.
- La verifica della competenza va compiuta sulla base delle allegazioni della domanda e non delle mere contestazioni della controparte; il giudice può riqualificare il rapporto solo se la domanda presenti ambiguità non altrimenti risolvibili.
- Ai fini dell'individuazione del domicilio, il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa non coincide di regola con il domicilio, specie quando l'attività è itinerante o distribuita su un ampio territorio.
- La residenza costituisce un forte indice del domicilio e opera una presunzione semplice di coincidenza, superabile solo con elementi fattuali concreti idonei a dimostrare un diverso centro stabile di affari e interessi.
- In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può valutare tutte le risultanze di fatto rilevanti e già acquisite agli atti, senza essere vincolata dal solo contenuto dell'ordinanza impugnata.
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