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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08899/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società operante in appalti alla pubblica amministrazione a un dipendente assunto nel 2015 per passaggio diretto. Dopo l'assunzione, la datrice di lavoro aveva acquisito certificato penale e carichi pendenti e aveva rilevato che il lavoratore risultava condannato in via definitiva per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commessi nel 2002-2003 e definiti con sentenza irrevocabile del 2008. La società sosteneva che tali fatti, pur estranei all'attività lavorativa, fossero incompatibili con il vincolo fiduciario, con violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e delle previsioni collettive. In appello era stata confermata l'illegittimità del licenziamento, sul rilievo che il fatto contestato non aveva rilevanza disciplinare attuale perché del tutto risalente e anteriore all'instaurazione del rapporto. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 2119 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la giusta causa nonostante la gravità dei reati e il preteso minimo etico richiesto al lavoratore; 2) violazione dell'art. 18, commi 4 e 5, l. 300/1970, per avere applicato la tutela reintegratoria invece di quella meramente indennitaria, sostenendo che il fatto fosse esistente e che al più si discutesse della sua idoneità giustificativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la responsabilità disciplinare presuppone una condotta posta in essere durante il rapporto; tuttavia, una condotta extralavorativa costituente reato può integrare giusta causa solo se, valutata in astratto e in concreto, risulti incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario. Nel caso concreto, i fatti erano molto risalenti, la condanna definitiva era anteriore all'assunzione e i giudici di merito avevano escluso una incidenza attuale sulla funzionalità del rapporto. La censura della società è stata giudicata generica e meramente contrappositiva rispetto alla valutazione di merito. Quanto alla tutela ex art. 18 l. 300/1970, è stato ribadito che il fatto è "insussistente" anche quando, pur storicamente avvenuto, non abbia rilevanza disciplinare; pertanto correttamente era stata applicata la reintegrazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa non coincide solo con condotte disciplinarmente rilevanti in senso stretto; per condotte extralavorative pregresse occorre verificare se, in concreto, siano incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario, ma il sindacato di legittimità è limitato e richiede una specifica critica alla coerenza della valutazione di merito rispetto agli standards dell'ordinamento.

  • artt. 2104 e 2105 c.c.

    Gli obblighi di diligenza e fedeltà operano in relazione a condotte tenute durante il rapporto di lavoro; per fatti anteriori all'assunzione non può configurarsi una violazione di tali obblighi in senso disciplinare.

  • art. 2106 c.c.

    La responsabilità disciplinare discende dalla violazione degli obblighi del rapporto; senza una condotta riferibile al rapporto in essere non si configura base per sanzione disciplinare.

  • art. 1 l. n. 604 del 1966

    È richiamato insieme all'art. 2119 c.c. per affermare che la giusta causa può riguardare anche condotte non direttamente connesse alle mansioni, purché incompatibili con il vincolo fiduciario.

  • art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300 del 1970

    La tutela reintegratoria si applica quando il fatto contestato è insussistente; il fatto è insussistente anche se, pur materialmente verificatosi, non ha rilievo disciplinare.

  • art. 73 c.c.n.l.

    È richiamato dalla ricorrente come fonte di specifici obblighi contrattuali asseritamente violati dalla condotta extralavorativa del lavoratore.

  • art. 6 c.c.n.l.

    È richiamato per descrivere la modalità di assunzione per passaggio diretto da altra società appaltatrice.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla giurisprudenza precedente sul limite del sindacato di legittimità in tema di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    È richiamato dalla ricorrente quale base dell'obbligo di vigilanza che avrebbe giustificato l'acquisizione dei certificati penali e dei carichi pendenti.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    È richiamato come norma incriminatrice dei reati per i quali il lavoratore era stato condannato.

Massime di principio

  • Le condotte extralavorative pregresse non integrano di per sé responsabilità disciplinare, perché gli obblighi di diligenza e fedeltà presuppongono una condotta posta in essere durante il rapporto di lavoro.
  • Condotte costituenti reato, anche anteriori all'assunzione, possono integrare giusta causa di licenziamento solo se, all'esito di una verifica in astratto e in concreto, risultano incompatibili con la prosecuzione del rapporto fiduciario.
  • La gravità oggettiva del fatto non basta: per il licenziamento per giusta causa occorre dimostrare un'incidenza attuale e concreta sul vincolo fiduciario e sulla funzionalità del rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione di merito sulla giusta causa è censurabile solo con una critica specifica alla coerenza del giudizio rispetto agli standards dell'ordinamento; non è sufficiente una mera contrapposizione di apprezzamento.
  • Ai fini dell'art. 18 l. 300/1970, il fatto contestato è "insussistente" non solo quando non è mai avvenuto, ma anche quando, pur storicamente esistente, sia privo di rilevanza disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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