Cassazione Civile, Ordinanza n. 17326/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante, di proprietà del convenuto, che avevano danneggiato locali adibiti ad autorimessa di proprietà degli attori nello stabile di Roma. In primo grado il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto il proprietario del terrazzo responsabile delle infiltrazioni, condannandolo sia a eseguire le opere di ripristino sia a risarcire il minor valore locativo del bene in favore dell'usufruttuario. In appello il convenuto aveva ottenuto una riforma parziale: la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile in via analogica l'art. 1125 c.c. e aveva ridotto al 50% sia le spese di ripristino sia il risarcimento del canone, compensando le spese di entrambi i gradi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2051, 2055 e 2043 c.c., sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente applicato l'art. 1125 c.c. sulla base di un preteso giudicato formatosi sulla consulenza tecnica d'ufficio e contestando la riduzione del risarcimento operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, pur nel dispositivo formulando il rigetto del ricorso. Ha rilevato che le censure erano redatte con tecnica di copia e incolla, mediante riproduzione di ampi stralci degli atti di merito e della consulenza tecnica, con conseguente difetto di chiarezza e autosufficienza, nonché manifesta attinenza al merito e richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., come novellato, per mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fondava e per assenza di puntuale indicazione di dove e quando le questioni fossero state dedotte in appello. Ulteriore ragione di inammissibilità è stata individuata nell'eterogeneità e commistione delle doglianze in un unico motivo. Le memorie depositate non hanno potuto integrare o ampliare i motivi originari. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del motivo
richiamato dai ricorrenti tra le norme violate; non esaminato nel merito
richiamato dai ricorrenti tra le norme violate; non esaminato nel merito
richiamato dai ricorrenti tra le norme violate; non esaminato nel merito
norma ritenuta dalla Corte d'appello applicabile in via analogica per ripartire le spese/danni tra le proprietà sovrapposte; la Cassazione non ne valuta la correttezza per l'inammissibilità del ricorso
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere, per ciascun motivo, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda e l'illustrazione del loro contenuto rilevante; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo era formalmente veicolato come violazione/falsa applicazione di legge, ma era in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione di fatti e risultanze istruttorie
le memorie non possono introdurre questioni nuove o ampliare i motivi originari del ricorso
richiamato in tema di limiti delle memorie nel giudizio di legittimità
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 3, comma 27
si applica la nuova formulazione dell'art. 366 c.p.c. ai ricorsi proposti dopo il 1/1/2023
Cass. 30/11/2023 n. 33353
richiamata per il principio secondo cui il ricorso redatto mediante integrale riproduzione di documenti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza
Cass. 22/04/2016 n. 3471
richiamata per il principio secondo cui le memorie non possono introdurre nuove questioni o integrare i motivi di ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere autosufficiente e chiaramente articolato: la riproduzione pedissequa di atti di merito o di consulenze tecniche, senza selezione e sintesi dei passaggi rilevanti, può rendere il motivo inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.
- La censura formalmente qualificata come violazione di legge non è esaminabile se, in concreto, mira a ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- Ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento del motivo e il loro contenuto rilevante, oltre a precisare dove e quando le questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
- La commistione di doglianze eterogenee in un unico motivo, senza distinguere con precisione le rationes censurate e le norme asseritamente violate, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Le memorie depositate nel giudizio di legittimità non possono integrare o ampliare i motivi originari né introdurre questioni nuove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese in favore del controricorrente e l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
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