Cassazione Civile, Ordinanza n. 00960/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un procedimento di lavoro iniziato nel 2002 e definito solo nel 2019 dopo cassazione con rinvio. La Corte d'appello ha dichiarato tardiva la domanda ex art. 4 l. n. 89/2001, ritenendo che la sentenza del giudizio di rinvio fosse divenuta irrevocabile nel dicembre 2018 e che il successivo pagamento spontaneo delle spese di lite, avvenuto dopo notifica di titolo esecutivo e precetto ma senza pignoramento, non facesse slittare il dies a quo del termine semestrale. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha denunciato: contrasto tra dispositivo e motivazione; nullità per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per mancata applicazione del principio secondo cui il termine per proporre la domanda Pinto decorre dalla conclusione della fase esecutiva; violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e degli artt. 3, 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 2 e 4 l. n. 89/2001, sostenendo che il termine decorresse dal pagamento spontaneo delle spese legali e comunque dalla definitività della fase esecutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non superassero lo scrutinio di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale si era conformata alla giurisprudenza di legittimità: ai fini dell'art. 4 l. n. 89/2001, la fase di cognizione si considera unitariamente con l'eventuale fase esecutiva solo se questa sia effettivamente iniziata, il che avviene con la notifica del pignoramento ex art. 491 c.p.c.; il mero pagamento spontaneo successivo a titolo e precetto non rileva come inizio dell'esecuzione e non sposta il termine semestrale. Poiché nel caso concreto non era stato notificato alcun pignoramento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero controricorrente. Ha inoltre escluso la dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il procedimento era esente dal contributo unificato. La decisione ribadisce che, per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. n. 89/2001, rileva l'effettivo inizio dell'esecuzione mediante pignoramento e non la sola notifica del titolo esecutivo o del precetto, né il successivo pagamento spontaneo del debitore pubblico.
Norme richiamate
Il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva solo se l'esecuzione sia stata effettivamente iniziata; in difetto di pignoramento, il pagamento spontaneo o la sola notifica di titolo e precetto non spostano la decadenza.
L'indennizzo riguarda la durata irragionevole del processo, considerato unitariamente nelle sue fasi di cognizione ed esecuzione solo quando l'esecuzione sia realmente instaurata.
L'esecuzione forzata si considera iniziata con la notifica del pignoramento; la sola notifica del titolo esecutivo o del precetto non è sufficiente.
Il ricorso è inammissibile quando le censure non superano il vaglio di conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
La doglianza di errore di fatto è stata evocata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a superare l'orientamento consolidato sul dies a quo della domanda Pinto.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela contro l'irragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'effettività del rimedio interno Pinto.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi convenzionali.
La Corte ha trattato la causa in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale della causa.
Norma richiamata nel provvedimento di merito per l'opposizione al decreto del magistrato designato.
art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997
La Corte afferma che il termine di 120 giorni previsto da tale norma non incide sulla ragionevole durata del processo esecutivo ai fini della legge Pinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stata disposta la dichiarazione di ulteriore contributo unificato perché il procedimento era esente.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 4 della legge Pinto, la fase esecutiva rileva solo se effettivamente iniziata; il momento di avvio dell'esecuzione coincide con la notifica del pignoramento ex art. 491 c.p.c., non con la notifica del titolo esecutivo o del precetto.
- La durata del processo può essere valutata unitariamente tra cognizione ed esecuzione solo quando l'esecuzione sia realmente instaurata; in assenza di pignoramento, il periodo tra il passaggio in giudicato della decisione e il pagamento spontaneo del debitore non rientra nel "tempo del processo" indennizzabile dalla legge n. 89/2001.
- Il ritardo nell'ottemperanza spontanea di un provvedimento favorevole dello Stato-debitore, se non sfocia in un'esecuzione forzata iniziata con pignoramento, non fonda il differimento del termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione.
- La censura di errore di fatto o di violazione dei parametri convenzionali non supera il vaglio di ammissibilità quando il giudice di merito si sia conformato a un orientamento di legittimità consolidato in materia di decorrenza del termine ex legge Pinto.
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