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Legge

L.R. Sicilia 3/2014

Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla

Normativa regionaleL.R. Sicilia 3/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce il ruolo di IRFIS-FinSicilia S.p.A. come intermediario finanziario regionale, ne disciplina i compiti per lo sviluppo siciliano e modifica le regole su prestiti partecipativi, contributi in conto interesse e garanzie. Istituisce inoltre un fondo unico regionale per gli aiuti all’agricoltura, con trasferimento entro 20 giorni delle risorse dell’ESA. Alcune disposizioni richiamano limiti UE de minimis; sono presenti articoli impugnati e omessi nel testo consolidato.

Disciplina di IRFIS-FinSicilia S.p.A. e modifiche a norme regionali su prestiti partecipativi, credito agevolato e fondi di garanzia

Disciplina di IRFIS-FinSicilia S.p.A. e interventi regionali sul credito

La legge regionale siciliana riorganizza il quadro operativo di IRFIS-FinSicilia S.p.A. e aggiorna vari strumenti di sostegno al credito, alle garanzie e agli aiuti settoriali. Le disposizioni operano esclusivamente nell’ambito della Regione Siciliana e incidono su fondi e interventi gestiti con risorse regionali o comunque collegati alla programmazione regionale.

Qualificazione di IRFIS-FinSicilia S.p.A. e funzioni istituzionali

IRFIS-Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. è qualificata come intermediario finanziario soggetto, finché resta iscritta negli elenchi generale e speciale, alla disciplina del Titolo V del testo unico bancario. La società svolge la propria attività economica secondo la normativa vigente per gli intermediari finanziari.

Nell’esercizio delle sue funzioni, IRFIS-FinSicilia contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia. Può inoltre svolgere compiti affidati dalla Regione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in coerenza con il proprio statuto.

Per garantire trasparenza, la società deve istituire, anche tramite modifica statutaria, un sistema separato ai soli fini contabili e organizzativi. Tale sistema deve essere gestito con criteri di trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio economico.

Prestiti partecipativi e utilizzo del fondo unico regionale

IRFIS-FinSicilia è autorizzata a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico previsto dalla normativa regionale richiamata. La disciplina del fondo unico viene aggiornata prevedendo una ripartizione delle risorse tra i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, restando fermi i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis.

Contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato

La legge modifica le regole regionali sui contributi in conto interesse e sulle operazioni di credito agevolato, aggiornando i criteri di determinazione del tasso applicabile.

In particolare:

  • il tasso deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe, nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance dell’attività creditizia;
  • il contributo in conto interesse è parametrato al tasso di riferimento del settore interessato, determinato secondo i criteri della Commissione europea, maggiorato di due punti;
  • per le operazioni di credito effettuate da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40% del tasso di riferimento;
  • tale tasso è ridotto al 30% del tasso di riferimento quando i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori o giovani imprenditori.

Fondo per la copertura dei rischi e garanzie sui finanziamenti alle imprese

Il fondo regionale destinato alla copertura dei rischi viene ridefinito per coprire i rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale, nonché per concedere garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o da altre istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con IRFIS-FinSicilia.

La disciplina include anche gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico bancario tra i soggetti operanti nel circuito delle garanzie.

Sono escluse dalla garanzia:

  • le imprese elettriche, salvo quelle che producono energia rinnovabile;
  • le imprese petrolchimiche;
  • le raffinerie;
  • i cementifici.

La garanzia a prima richiesta prevista dalla normativa è concessa a valere sulle disponibilità del fondo unico regionale richiamato, anche in deroga alla disciplina regionale che limita l’utilizzo di tali fondi. Possono essere impiegate anche risorse di provenienza extra regionale, purché con separata evidenza contabile. Le modalità di concessione sono demandate a un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.

Gli articoli previgenti 44 e 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 sono abrogati.

Fondo unico regionale per gli aiuti all’agricoltura

Viene istituito un fondo unico regionale per gli aiuti all’agricoltura, finalizzato ad agevolare e garantire l’accesso al credito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale. Il fondo è destinato prioritariamente:

  • alla concessione di anticipazioni;
  • alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga alla disciplina regionale richiamata;
  • al finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura;
  • al finanziamento di crediti di conduzione.

La gestione separata del fondo è affidata a IRFIS-FinSicilia S.p.A.

Le disponibilità del fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) devono essere versate direttamente a IRFIS-FinSicilia entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, per essere destinate al nuovo fondo agricolo.

Profili temporali, transitori e applicativi

La legge entra in vigore secondo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per il solo fondo agricolo è previsto un termine espresso di 20 giorni per il trasferimento delle risorse dell’ESA a IRFIS-FinSicilia.

Restano indicati nel testo due articoli impugnati e omessi nel consolidato: tali disposizioni non sono riportate e non vengono considerate nel riassunto operativo della disciplina vigente.

Sintesi operativa per l’uso professionale

La disciplina risultante rafforza il ruolo di IRFIS-FinSicilia come soggetto attuatore di politiche regionali del credito, della garanzia e del sostegno ai settori produttivi, con particolare attenzione all’agricoltura. Il testo introduce inoltre limiti di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti de minimis e prevede un assetto separato e contabilmente trasparente per le gestioni affidate alla società.

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