Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato a una società un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, relativa a più cartelle per tributi erariali e non erariali. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non provata la notifica dell'intimazione e delle cartelle presupposte; la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente preteso la produzione degli originali digitali o di copie analogiche autenticate delle relate di notifica delle cartelle notificate via PEC, trascurando la documentazione depositata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, per avere la sentenza d'appello affermato un quadro probatorio diverso da quello risultante dagli atti, in presenza invece di documenti idonei a provare la regolare notifica a mezzo PEC.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973
norma richiamata quale base dell'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione
la Corte richiama la regola sulla efficacia probatoria delle copie e sul disconoscimento della conformità all'originale, rilevando che per gli atti notificati via PEC non è necessaria un'attestazione di conformità nei termini prospettati dalla CTR
norma invocata in tema di notifica delle cartelle di pagamento e della relativa prova in giudizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indice del motivo di ricorso fondato su violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indice del motivo di ricorso per error in procedendo, dedotto con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
evocato per censurare l'asserita decisione su un quadro probatorio diverso da quello emergente dagli atti
evocato per censurare l'erronea valutazione delle prove
art. 22, comma 3, d.lgs. 82/2005 (CAD)
le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici, se conformi alle linee guida e non disconosciute, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali
art. 66, comma 1, d.lgs. 217/2017
norma modificativa richiamata per la disciplina delle copie informatiche e della loro efficacia probatoria
Massime di principio
- In tema di notificazione telematica, gli atti inviati via PEC non richiedono, ai fini della riferibilità al mittente e dell'efficacia probatoria, l'attestazione di conformità quando si tratti di copie per immagine di documenti originariamente analogici, se la conformità all'originale non è stata espressamente disconosciuta.
- La prova della notifica di cartelle e atti della riscossione può essere fornita mediante documentazione informatica idonea; il giudice non può pretendere, in via automatica, la produzione degli originali digitali o di copie analogiche autenticate se la disciplina sulle copie informatiche ne riconosce pari efficacia probatoria.
- Una decisione che prescinda dal contenuto effettivo della documentazione depositata e attribuisca alle prove un significato difforme da quello risultante dagli atti è censurabile in cassazione quando si risolva in violazione delle regole sulla valutazione della prova e sulla corretta applicazione delle norme sulla notificazione e sulla prova documentale.
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