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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32591/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento per una rilevante somma, insieme alle cartelle di pagamento ad essa collegate, deducendo la mancata o errata notifica delle cartelle richiamate e la prescrizione del credito. In primo grado la commissione tributaria accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione per alcune cartelle; in appello l'agente della riscossione contestava l'irritualità della notifica. La commissione regionale accoglieva solo in parte l'appello dell'ente riscossore, ritenendo per alcune cartelle valide le notifiche. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali tributarie perché la CTR aveva ritenuto che le contestazioni del contribuente sulla notifica dovessero essere proposte con appello incidentale, mentre egli era già risultato vittorioso in primo grado sulla prescrizione e poteva limitarsi a difendere la decisione favorevole. Con il secondo motivo denunciava la violazione della disciplina della notifica a mezzo posta degli atti tributari, sostenendo che, per il perfezionamento della notifica in caso di deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorresse la prova della sua ricezione mediante avviso di ricevimento della CAD.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR aveva erroneamente preteso un appello incidentale da parte del contribuente, nonostante questi fosse parte vittoriosa in primo grado e potesse limitarsi a sostenere la decisione favorevole senza impugnazione incidentale. Ha accolto anche il secondo motivo richiamando il principio per cui, nelle notifiche postali degli atti impositivi o processuali, quando la consegna non avviene per temporanea assenza o altre cause previste, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 54 D.Lgs. 546/1992

    la CTR non poteva pretendere che le difese del contribuente vittorioso in primo grado fossero veicolate mediante appello incidentale quando si trattava di contestare le ragioni dell'appello principale dell'ente riscossore.

  • art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 54 D.Lgs. 546/1992 per escludere la necessità di appello incidentale nel caso di mera difesa della parte già vittoriosa.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    per la notifica delle cartelle e degli atti della riscossione, in caso di mancato perfezionamento per consegna diretta, occorre la prova della regolare comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata informativa.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    richiamato quale base della disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 140 c.p.c.

    la notifica per irreperibilità o assenza temporanea richiede il compimento delle formalità previste, inclusa la prova della comunicazione informativa al destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    richiamati nell'interpretazione costituzionalmente orientata che impone la prova della comunicazione di avvenuto deposito mediante avviso di ricevimento della CAD.

  • art. 8 L. 890/1982

    secondo il principio richiamato, la prova del perfezionamento della notifica postale richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non bastando la sola prova della spedizione.

Massime di principio

  • La parte totalmente o parzialmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre mere difese dirette a contrastare le argomentazioni dell'appello principale, quando intenda semplicemente mantenere ferma la decisione favorevole ottenuta.
  • Nelle notificazioni a mezzo posta di atti impositivi o processuali, se la consegna non avviene per rifiuto, assenza temporanea o mancanza di soggetti idonei a ricevere l'atto, il notificante deve dimostrare il perfezionamento del procedimento producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
  • In sede di legittimità, la violazione delle regole sulla notificazione può determinare la cassazione della sentenza d'appello e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito da parte della Corte.
  • Quando il giudice di merito omette di applicare il corretto principio in tema di prova del perfezionamento della notificazione, l'atto non può considerarsi validamente portato a conoscenza del destinatario sulla base della mera documentazione della spedizione della raccomandata informativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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