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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32595/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società U’Salaturi di Giannone Rosetta C. s.a.s. e di Giannone Rosetta in proprio, rigettando invece quello dell'Associazione Ferrari e di Quarrella Pietro in proprio. La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 1998, con cui erano stati contestati ricavi non contabilizzati, ritenendo che l'Associazione Ferrari avesse svolto esclusivamente attività commerciale. La CTR aveva affermato, da un lato, la fondatezza nel merito della pretesa fiscale nei confronti dell'associazione; dall'altro, aveva escluso la responsabilità della società U’Salaturi e della sua legale rappresentante ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, ritenendo che il debito fosse anteriore e non risultante dagli atti dell'Amministrazione alla data del conferimento dei beni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: primo, violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e delle norme sull'accertamento delle imposte dirette e IVA, sostenendo che non vi era stata una cessione di beni ma una trasformazione dell'ente associativo in società di persone, con identità sostanziale di soggetti, compagine, sede e attività; secondo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando un giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad annualità diverse, che avrebbero già affermato la responsabilità solidale della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo e ha accolto il primo. Ha ritenuto che il giudicato esterno invocato dall'Agenzia non fosse utilmente spendibile nel giudizio perché non riprodotto nel ricorso in modo autosufficiente e, in ogni caso, non idoneo a spiegare efficacia preclusiva su annualità d'imposta diverse, trattandosi di elementi non aventi carattere permanente. Quanto al primo motivo, la Corte ha censurato la CTR per errore di sussunzione: i giudici di merito avevano applicato il regime della cessione previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 senza verificare se, in concreto, la vicenda integrasse piuttosto una trasformazione sostanziale dell'ente, con prosecuzione dell'attività da parte del medesimo soggetto in altra veste giuridica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997

    La disciplina sulla responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente non si applica automaticamente quando la vicenda concreta non è una cessione ma una trasformazione sostanziale dell'ente, da verificare in base agli elementi fattuali.

  • art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base della ripresa a tassazione per ricavi non contabilizzati nell'ambito dell'accertamento delle imposte dirette.

  • art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base della ripresa a tassazione nell'ambito dell'IVA.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può precludere il riesame solo del medesimo rapporto giuridico o di questioni fondamentali comuni aventi carattere tendenzialmente permanente; non si estende in modo generale ad annualità diverse.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre l'autorità del giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per censurare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il vizio relativo al giudicato e all'error in procedendo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, chi deduce un giudicato esterno ha l'onere di rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riproducendo nel ricorso il contenuto rilevante della decisione invocata, comprensivo di motivazione e dispositivo.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi: esso vincola solo su questioni concernenti il medesimo rapporto giuridico o elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile e tendenzialmente permanente.
  • L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta in una precedente sentenza non passa in giudicato autonomamente e non vincola il giudice di un diverso processo, salvo il limite del giudicato interno.
  • Per qualificare correttamente la vicenda ai fini della responsabilità tributaria del cessionario, il giudice deve accertare la reale natura dell'operazione economico-giuridica, distinguendo tra cessione di beni e trasformazione sostanziale del soggetto, poiché solo nel primo caso opera il regime limitativo previsto dalla norma.
  • Quando gli elementi fattuali mostrano che la nuova entità conserva sede, compagine, attività e identità sostanziale rispetto alla precedente, la qualificazione formale della vicenda non può prevalere sull'effettiva continuità del soggetto economico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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