Cassazione Civile, Ordinanza n. 32593/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e del presupposto avviso di accertamento esecutivo relativo a IRPEF e altro per l'anno 2012. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR della Campania aveva ritenuto rituale la notifica dell'avviso di accertamento, valorizzando la relata del messo notificatore e l'avvenuto deposito dell'atto in casa comunale con raccomandata informativa. Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 8 l. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica senza verificare la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e senza prova della conoscenza legale del deposito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'inammissibilità/tardività dell'appello, poiché proposto da un avvocato del libero foro anziché da un funzionario dell'Agenzia delle entrate-Riscossione senza presupposti legittimanti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al secondo motivo, riconosce l'omessa pronuncia della CTR ma lo reputa infondato nel merito, potendo decidere direttamente ex art. 384 c.p.c. perché, secondo la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio anche tramite avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina richiamata, senza necessità di specifica allegazione o prova in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, lo dichiara in parte inammissibile perché investe un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla regolarità della notificazione, non riesaminabile in cassazione; in parte lo ritiene infondato, osservando che dagli atti emergeva la produzione dell'avviso di ricevimento/secondo avviso relativo alla raccomandata informativa e che la CTR aveva accertato la correttezza del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Le spese seguono la soccombenza e viene dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 890 del 1982
Per la notifica a mezzo posta, la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento rilevano come elementi necessari per provare il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto che incombeva all'Amministrazione la prova del perfezionamento della notifica; la Corte respinge la censura nei limiti in cui pretende un riesame del fatto.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sul motivo di appello non conduce automaticamente alla cassazione con rinvio se la questione è infondata nel merito e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla notifica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, in presenza di omessa pronuncia ma questione infondata e senza necessità di ulteriori accertamenti, di decidere nel merito evitando la cassazione con rinvio.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per la notifica dell'avviso di accertamento in caso di impossibilità di consegna/assenza del destinatario si applica la procedura di deposito in casa comunale e raccomandata informativa.
art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la regolarità della notifica richiede deposito dell'atto, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento; quest'ultimo deve essere prodotto per dimostrare che la raccomandata sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato nel quadro dei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro.
d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Indicato quale base organizzativa per i criteri di scelta degli avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato nel contesto della scelta del patrocinio esterno da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura sulla regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento non può essere trasformata in una richiesta di riesame diretto del fatto in sede di legittimità, quando il giudice di merito abbia già accertato la correttezza della procedura notificatoria.
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede non solo il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa, ma anche la produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza, quale prova che la comunicazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce elemento integrante della sequenza notificatoria perché consente il controllo del perfezionamento della notifica.
- L'omessa pronuncia su un motivo di gravame non comporta necessariamente cassazione con rinvio: la Corte di cassazione può decidere nel merito se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio, a seconda dei casi previsti dalla disciplina speciale, tramite Avvocatura dello Stato o tramite avvocati del libero foro, senza necessità di una specifica prova in giudizio del presupposto organizzativo quando la scelta discende dal quadro normativo richiamato.
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