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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32596/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva accertato che il contribuente svolgeva attività di raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione governativa dal 4 maggio 2010. Dopo un invito a esibire documentazione e la redazione di un processo verbale di constatazione relativo all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2010-2012, venivano notificati avvisi di accertamento anche al bookmaker quale obbligato in solido. Il contribuente impugnava gli avvisi; in primo grado i ricorsi erano rigettati, mentre in appello la CTR della Puglia accoglieva parzialmente il gravame limitatamente all'annualità 2011. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 2704 c.c. e degli artt. 2734 e 2735 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente attribuito data certa a un contratto con il bookmaker privo di tale requisito e valore confessorio a dichiarazioni del contribuente, oltre che rilevanza a documentazione contabile non idonea a determinare il volume di gioco.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, in mancanza delle situazioni tipiche di cui all'art. 2704 c.c. occorre un fatto diverso dalla registrazione, dedotto e dimostrato, idoneo a rendere certa l'anteriorità del documento. Ha osservato che la CTR non aveva individuato alcun fatto idoneo a conferire certezza alla data del contratto, pur trattandosi di operazione negoziale estranea alla sfera giuridica dell'Agenzia. Inoltre, la CTR aveva impropriamente valorizzato dichiarazioni del contribuente come confessione, nonostante la confessione presupponga che il fatto ammesso sia sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; nel caso concreto tale requisito era stato invertito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, D.L. 98/2011

    Norma invocata per la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte la richiama solo come parametro denunciato nel motivo di ricorso.

  • L. 111/2011

    Legge di conversione del D.L. 98/2011, richiamata quale fonte della disciplina fiscale applicata.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se ricorre una delle situazioni tipiche o un fatto diverso, dedotto e provato, idoneo a rendere certa l'anteriorità della formazione del documento.

  • art. 2734 c.c.

    La confessione richiede che il fatto dichiarato sia sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; non può essere applicata in modo inverso per avvantaggiare chi rende la dichiarazione.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla confessione; la Corte lo considera nel quadro del corretto inquadramento dell'efficacia confessoria delle dichiarazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità della data di una scrittura privata non autenticata ai terzi, se mancano le ipotesi tipiche dell'art. 2704 c.c., il giudice deve individuare e verificare in concreto un fatto ulteriore idoneo a provare con certezza l'anteriorità del documento.
  • Non è sufficiente attribuire valore decisivo a una data semplicemente presumibile di sottoscrizione del contratto: la certezza richiesta dall'art. 2704 c.c. deve risultare da elementi specifici e logicamente accertati.
  • La confessione giudiziale o stragiudiziale non può essere configurata quando la dichiarazione resa dalla parte non sia sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; altrimenti si altera la funzione dell'istituto.
  • Il giudice di merito che intenda fondare l'accertamento fiscale su documenti o dichiarazioni deve esplicitare il percorso logico-giuridico che rende quei dati opponibili e probatoriamente rilevanti nei confronti dell'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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