Sentenza del 09/08/2016 n. 16764 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004. Dopo il rigetto da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, contestando vizi di motivazione, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Le contestazioni riguardavano, in particolare, il recupero a tassazione di costi non riconosciuti e la determinazione di minusvalenze e plusvalenze relative alla cessione di automezzi.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente ha aderito alla definizione amministrativa della controversia prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto. Verificata la regolarità della definizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. La definizione agevolata ha estinto l’obbligazione tributaria, rendendo non più attuale la precedente decisione di merito. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La norma consente di dichiarare l’estinzione del giudizio tributario quando sopravviene la cessazione della materia del contendere.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La definizione amministrativa della lite tributaria, una volta regolarmente perfezionata mediante il pagamento di quanto dovuto, estingue l’obbligazione tributaria oggetto della controversia.
Codice di procedura civile, art. 310, comma 2
La Corte ha escluso che possa sopravvivere, con efficacia di giudicato, una sentenza di merito relativa a un rapporto tributario ormai estinto o modificato dalla definizione agevolata.
Il contribuente aveva denunciato la violazione delle regole sull’onere della prova, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale censura perché la definizione della lite ha determinato l’estinzione del giudizio.
Costituzione, artt. 24 e 97
Il contribuente aveva dedotto la violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; anche tali questioni sono rimaste assorbite dall’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il pagamento risulta regolare e integrale, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di definizione della lite intervenuta durante il giudizio di cassazione, la Corte non decide più i motivi di ricorso nel merito: cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché il rapporto tributario originario non è più attuale.
- La definizione agevolata prevale sugli esiti precedenti dei giudizi di merito: la sentenza già pronunciata non può mantenere effetti decisori su un’obbligazione tributaria estinta dalla definizione.
- La dichiarazione di estinzione non equivale necessariamente a una vittoria nel merito del contribuente sulle contestazioni fiscali; in questo caso il risultato favorevole deriva dalla definizione amministrativa e dal pagamento previsto dalla legge.
- Salvo diversa statuizione, in situazioni analoghe le spese processuali possono restare a carico di ciascuna parte, senza condanna della controparte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16679 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16680 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16683 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16684 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16685 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 ago 2016Sentenza del 09/08/2016 n. 16686 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →