Sentenza n. 251/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso in data 07/04/2023, nel procedimento sub RG 205/2023, reso esecutivo in data 17/7/2023 con decreto di esecutorietà n. 882/2023 del medesimo Tribunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, dichiarato esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del Comune)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, subentrata alla società originaria creditrice per fusione per incorporazione, ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 327/2023, non opposto dal Comune e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il decreto ingiungeva il pagamento di euro 328.942,55, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Comune aveva omesso il pagamento integrale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che il Comune aveva versato soltanto euro 17.737,88, corrispondenti a una delle fatture comprese nel decreto ingiuntivo, permanendo l’inadempimento per il residuo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Ha accertato che tali condizioni ricorrevano e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Considerato il pagamento soltanto parziale e l’assenza di prova dell’integrale adempimento da parte del Comune, ha ordinato all’ente di adottare gli atti necessari e di pagare le somme residue dovute in forza del decreto ingiuntivo, detraendo l’importo già versato o quello eventualmente maggiore già corrisposto. Sono state riconosciute, se documentate, anche le spese necessarie per il decreto di esecutorietà, la registrazione e la notificazione del decreto ingiuntivo. Il termine assegnato al Comune è di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o della disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza fondato su tale titolo.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina del procedimento monitorio rileva ai fini della formazione del decreto ingiuntivo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decreto ingiuntivo non opposto è equiparato alla sentenza passata in giudicato, restando impugnabile nei limitati casi di revocazione o opposizione di terzo previsti dalla norma.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla rinotifica del titolo esecutivo al Comune.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al pari di una sentenza passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione debitrice il pagamento integrale delle somme dovute, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti, e assegnare un termine perentorio per l’adempimento.
- L’amministrazione intimata che non dimostri l’integrale pagamento del titolo esecutivo non può limitarsi a eccepire o prospettare l’adempimento: l’assenza di prova dell’avvenuto soddisfacimento, a fronte di un pagamento solo parziale, giustifica l’ordine di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari all’attuazione del pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione o il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione anche le spese documentate necessarie per il rilascio del decreto di esecutorietà, la registrazione e la notificazione del decreto ingiuntivo, quando siano strumentali alla proposizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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