Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ingiunzione di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 129 della L.P. 04.03.2008 n. 1, emessa dal Comune di Ala prot. A116- 0008610- 08/05/2025-P e notificata in data 13.05.2025 avente ad oggetto “violazione urbanistico edilizia sulla neoformata P.ED. 374 (ex PP.FF. 791/2, 791/1 e 954/4) C.C. Chizzola e la P. ED. 158 C.C. Chizzola – loc. Maso Orsi”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui per quanto di necessità i verbali di sopralluogo del 20 marzo 2025 (se esistente) e 2 aprile 2025, nonché per quanto di necessità della nota del 11.03.2025 prot. 4483 del Comune di Ala e della relazione tecnica di servizio ID. 626239324 del 29.04.2025, tutti non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di rimessa in pristino per violazione urbanistico-edilizia relativa a una struttura ottagonale e ad altri immobili siti in località Maso Orsi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in riassunzione dopo la proposizione di un ricorso straordinario, l'ingiunzione di rimessa in pristino adottata dal Comune di Ala ai sensi dell'art. 129 della legge provinciale trentina n. 1/2008, nonché gli atti presupposti, tra cui verbali di sopralluogo, una nota comunale e una relazione tecnica. Ha dedotto, in primo luogo, violazione e erronea interpretazione della disciplina urbanistico-edilizia provinciale, delle Norme di attuazione del PUP, della normativa statale e provinciale sulle tolleranze costruttive e del cosiddetto decreto Salva Casa, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. In secondo luogo ha dedotto l'incompetenza territoriale del Comune di Ala rispetto all'abuso concernente la struttura ottagonale e, in subordine, ha sostenuto che l'opera fosse una pertinenza urbanistica non soggetta a titolo edilizio, ovvero una pergotenda riconducibile all'edilizia libera, richiamando la normativa statale e provinciale sopravvenuta.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. La rinuncia è stata depositata dalla ricorrente ed è stata sottoscritta anche dal difensore del Comune, il quale ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Il Collegio, preso atto della dichiarazione e dell'accordo sulle spese, non ha esaminato nel merito le censure relative all'ingiunzione edilizia, alla competenza territoriale, alla qualificazione delle opere, alle tolleranze costruttive o all'edilizia libera. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata dal relativo verbale
La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata e depositata nelle forme previste, consente la definizione del giudizio senza esame del merito.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 129 l.p. Trentino n. 1/2008
È la disposizione provinciale posta a fondamento dell'ingiunzione di rimessa in pristino impugnata; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.
artt. 123, 128, 129 e 134 l.p. Trentino n. 1/2008
Sono state richiamate dalla ricorrente quali disposizioni asseritamente violate dall'ingiunzione edilizia, ma non sono state valutate nel merito a seguito dell'estinzione del giudizio.
art. 86-ter l.p. Trentino n. 15/2015
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina edilizia sopravvenuta; la questione è rimasta assorbita dalla rinuncia.
art. 6, comma 1, lettera b-ter), d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell'opera all'edilizia libera; il giudice non ha esaminato tale deduzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e depositata secondo le forme previste dall'art. 84 c.p.a., può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio e preclude l'esame delle questioni di merito.
- In presenza di una rinuncia rituale al ricorso, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando risulta da un accordo tra le parti, anche contestualmente alla dichiarazione di rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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