Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione di spazio acqueo per il protratto mancato regolare utilizzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalla concessione di spazio acqueo destinata all'ormeggio di una gondola privata, nonché gli atti presupposti, deducendo tre censure. In primo luogo, ha denunciato eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le relazioni della Polizia Locale fossero generiche e non indicassero puntualmente giorni, orari e modalità dei sopralluoghi; ha inoltre lamentato la violazione del giusto procedimento e l'assenza di documentazione fotografica. In secondo luogo, ha dedotto contraddittorietà della motivazione, assumendo che il procedimento fosse stato avviato per il mancato utilizzo dello spazio e fosse stato poi definito sulla base dell'asserito ormeggio di un natante diverso da quello autorizzato. In terzo luogo, ha denunciato illogicità e sviamento, sostenendo che il mancato ormeggio della gondola fosse stato causato dall'ingombro di un natante di Hotel Albatros s.r.l. e che il Comune avrebbe dovuto reprimere previamente l'eventuale occupazione abusiva del terzo, anziché dichiarare la decadenza. Il Comune ha sostenuto che, nel periodo dal 17 febbraio al 19 settembre 2024, non era mai stata rilevata la gondola autorizzata, mentre per più mesi era stata rilevata una diversa unità oppure lo spazio era risultato vuoto. La controinteressata ha negato di avere occupato lo spazio del ricorrente o di averne impedito l'utilizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e lineare l'istruttoria, composta dalla relazione della Polizia Locale del 1° ottobre 2024, dall'avvio del procedimento, dalle osservazioni del concessionario e dalla successiva nota del 15 dicembre 2024, che aveva precisato gli esiti del monitoraggio. Poiché la violazione consisteva in una situazione protratta di mancato regolare utilizzo per oltre sei mesi, non era necessario redigere un verbale autonomo per ogni sopralluogo: l'Amministrazione poteva utilizzare relazioni riepilogative riferite al periodo di osservazione. La seconda relazione non ha integrato postumamente una carenza originaria, ma ha specificato il dato già contestato, ossia l'assenza della gondola autorizzata; nei mesi indicati risultava ormeggiata una diversa unità e in luglio lo spazio era vuoto. Il TAR ha inoltre ritenuto rispettato il principio partecipativo, poiché il ricorrente aveva ricevuto l'avvio del procedimento e aveva potuto presentare osservazioni; non sussisteva un obbligo generalizzato di audizione personale né era indispensabile la produzione di fotografie. Le stesse ammissioni del ricorrente, relative all'ormeggio altrove della gondola per ragioni di sicurezza, assenza da Venezia o lavori di rimessaggio, confermavano il mancato utilizzo stabile e regolare della concessione. Tali impedimenti, inoltre, non erano stati previamente segnalati né autorizzati. È stata esclusa anche la contraddittorietà della motivazione: l'addebito era rimasto invariato e consisteva nel mancato regolare utilizzo per oltre sei mesi; la precisazione sulle diverse unità presenti non aveva introdotto una nuova fattispecie decadenziale. Infine, l'asserita interferenza del natante di terzi non era stata provata ed era stata specificamente contestata. In ogni caso, anche un eventuale impedimento derivante da terzi avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalato agli uffici, per consentire le verifiche e l'eventuale autorizzazione prevista dal regolamento. L'eventuale repressione dell'occupazione abusiva del terzo e la decadenza per mancato utilizzo operavano su piani distinti: la prima non avrebbe comunque eliminato il presupposto oggettivo della decadenza. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia
la decadenza della concessione ove la stessa non venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a sei mesi, salva la preventiva segnalazione e autorizzazione in caso di situazioni impeditive
La decadenza consegue al mancato regolare utilizzo dello spazio acqueo per oltre sei mesi. Le situazioni impeditive possono evitare l'effetto decadenziale soltanto se previamente segnalate e autorizzate; l'Amministrazione può accertare la violazione mediante relazioni riepilogative riferite al periodo osservato.
Massime di principio
- Quando una disciplina concessoria prevede la decadenza per il mancato regolare utilizzo protratto per un determinato periodo, l'Amministrazione può dimostrare la violazione mediante relazioni riepilogative degli accertamenti svolti nel periodo di osservazione, senza dover redigere un verbale autonomo per ciascun sopralluogo, se la violazione ha natura continuativa e non istantanea.
- La precisazione, nella fase di riscontro alle osservazioni procedimentali, delle concrete modalità con cui si è manifestato il mancato utilizzo non modifica il titolo della contestazione se resta invariato il fatto decisivo, costituito dall'assenza del bene o dell'attività autorizzata per il periodo previsto dalla disciplina decadenziale.
- Il concessionario che invochi impedimenti esterni al regolare utilizzo del bene deve tempestivamente segnalarli all'Amministrazione e ottenere, quando previsto dalla disciplina applicabile, la relativa autorizzazione; la mancata segnalazione impedisce di opporre successivamente l'impedimento per neutralizzare la decadenza.
- L'eventuale occupazione abusiva o interferenza di terzi e la decadenza del concessionario per mancato utilizzo operano su piani distinti: l'esercizio dei poteri repressivi verso il terzo non elimina automaticamente il presupposto oggettivo della decadenza, salvo che l'impedimento sia stato tempestivamente rappresentato e riconosciuto secondo la disciplina applicabile.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando il destinatario riceve la comunicazione di avvio, conosce gli elementi essenziali della contestazione e può presentare osservazioni; in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di audizione personale del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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