Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova, con ordine di lasciare il territorio comunale entro quarantotto ore e divieto di ritorno per quattro anni, salvo preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali, difetto dei presupposti, dell'istruttoria e della motivazione, genericità dei pregiudizi di polizia richiamati, irrilevanza della denuncia per furto in concorso in assenza di condanna definitiva, sproporzione della durata quadriennale del divieto, violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché mancata considerazione delle esigenze di cura presso strutture sanitarie padovane e della necessità di accedere al Comune per esigenze difensive. La misura era stata adottata dopo che la ricorrente, già gravata da pregiudizi di polizia per lesioni personali e rissa, era stata indagata per un furto commesso in una stazione di servizio situata nel Comune di Padova, avente ad oggetto una borsa contenente circa 4.000 euro, denaro, effetti personali e documenti. L'Amministrazione ha sostenuto la natura preventiva e cautelare del provvedimento, la completezza dell'istruttoria, la sussistenza di una pericolosità non episodica e la congruità della durata, evidenziando inoltre l'assenza di stabile dimora, attività lavorativa o interessi leciti della ricorrente nel territorio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del foglio di via obbligatorio. La misura non mira a reprimere reati definitivamente accertati, ma a prevenire ulteriori condotte pericolose sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi concreti e circostanziati; pertanto non è necessaria né la prova piena della commissione di un reato né una sentenza penale irrevocabile di condanna. Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità era sorretto dall'individuato episodio di furto, dai precedenti per lesioni personali e rissa e, autonomamente, dall'assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel Comune interdetto. La pendenza del procedimento penale non impediva la valorizzazione del fatto, purché considerato nel suo contenuto storico e nella sua attitudine sintomatica. I pregiudizi di polizia, anche se genericamente richiamati, non costituivano l'unico né il decisivo fondamento della misura. Il giudizio prognostico appartiene alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, macroscopica incongruenza o travisamento dei fatti, profili non ravvisati. È stata inoltre esclusa la dedotta finalità discriminatoria, non supportata da elementi concreti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta legittima in ragione della funzione cautelare e dell'intrinseca urgenza del foglio di via; il provvedimento indicava sinteticamente ma sufficientemente le ragioni di urgenza e la ricorrente non aveva dimostrato che il contraddittorio avrebbe condotto con apprezzabile probabilità a un diverso esito. Le esigenze sanitarie e familiari non eliminavano i presupposti della misura, anche perché il divieto di ritorno ammetteva l'accesso previa autorizzazione e una richiesta di accesso era già stata accolta. Infine, la durata quadriennale, pur massima, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole né sproporzionata, alla luce della gravità del fatto, dei precedenti e dell'assenza di radicamento lecito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale fondata su una valutazione prognostica di pericolosità per la sicurezza pubblica; può essere adottato anche in assenza di una condanna penale definitiva, sulla base di elementi concreti e circostanziati, tra cui la commissione di fatti sintomatici e l'assenza di stabile dimora, attività lavorativa o interessi leciti nel territorio interessato.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative non devono necessariamente precedere l'adozione del foglio di via obbligatorio, in ragione della sua finalità cautelare e preventiva e dell'intrinseca urgenza; è sufficiente che il provvedimento dia conto, anche sinteticamente ma in modo adeguato, delle ragioni dell'omissione.
art. 60 c.p.a.
Quando il contraddittorio è integro e l'istruttoria è completa, il giudizio può essere definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione amministrativa, non una sanzione penale: la sua adozione non richiede l'accertamento definitivo di un reato né una condanna irrevocabile, ma un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi concreti, individualizzati e circostanziati.
- Fatti oggetto di denuncia o di indagine penale possono essere valorizzati ai fini del foglio di via obbligatorio, purché l'autorità amministrativa ne consideri specificamente il contenuto storico e la capacità sintomatica, senza trasformare la misura preventiva in un anticipato giudizio di colpevolezza.
- L'assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel territorio dal quale si dispone l'allontanamento può concorrere autonomamente a fondare il giudizio di pericolosità previsto dall'art. 2 del d.lgs. 159/2011, unitamente agli episodi delittuosi e agli altri elementi disponibili.
- La valutazione di pericolosità effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, macroscopica incongruenza o travisamento dei fatti.
- La previa comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione del foglio di via obbligatorio, in ragione della finalità cautelare e dell'urgenza della misura, purché il provvedimento espliciti sufficientemente le ragioni dell'omissione.
- La durata del divieto di ritorno, entro i limiti stabiliti dalla legge, rientra nella discrezionalità dell'autorità procedente ed è censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole o evidentemente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e agli elementi rivelatori della pericolosità.
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