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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Commissario del Governo per la provincia di Trento del -OMISSIS-(recte -OMISSIS-), con il quale sono state revocate le misure di accoglienza disposte in favore dell’odierno istante; - nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al sopra menzionato decreto.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca immediata delle misure di accoglienza per ritenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza adottata ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, deducendo: violazione della disciplina sull’accesso ai documenti, per il parziale diniego di ostensione delle relazioni di servizio del personale dell’ente gestore e delle forze di polizia; violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, poiché la partecipazione sarebbe stata meramente formale, la comunicazione di avvio non avrebbe indicato adeguatamente gli elementi posti a fondamento della possibile revoca e sarebbe stato concesso un termine troppo breve per le osservazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria e insussistenza o insufficienza delle circostanze valorizzate dall’amministrazione; violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, per mancanza dei presupposti della revoca e sproporzione della misura rispetto alla situazione personale, lavorativa e di integrazione del richiedente. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la propria attività lavorativa, i rapporti familiari e il rischio di privazione dei bisogni essenziali conseguente alla revoca.

La decisione

Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché il parziale diniego di accesso non è stato autonomamente impugnato; inoltre, il ricorrente aveva presentato osservazioni e l’amministrazione ha poi depositato in giudizio la documentazione posta a fondamento dell’atto, senza che il ricorrente replicasse al relativo contenuto. Il secondo motivo è stato respinto perché, nonostante il termine ristretto, il ricorrente era consapevole degli addebiti sostanziali — condotte minacciose e aggressive nei confronti del personale e degli enti gestori — e aveva potuto contestarli; la censura partecipativa è stata quindi ritenuta sostanzialmente formale. Sono stati respinti anche i motivi relativi al difetto di istruttoria, ai presupposti e alla proporzionalità. Il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione avesse adeguatamente valutato in concreto una pluralità di episodi, protrattisi per mesi, verificatisi dentro e fuori dal centro di accoglienza e riguardanti aggressioni, minacce e condotte violente verso il personale e altri soggetti. Ai fini della revoca non è necessario che tali fatti abbiano dato luogo a un procedimento penale: l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015 richiede una motivata valutazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura non è stata ritenuta automatica né sproporzionata, essendo stata giustificata dall’esigenza di tutelare l’incolumità degli operatori e degli altri ospiti. Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza ex art. 20 della direttiva 2013/33/UE non è assoluto e deve coordinarsi con le esigenze di sicurezza; nel caso concreto, inoltre, l’attività lavorativa continuativa e il reddito superiore alla soglia dell’assegno sociale escludevano il rischio di estrema deprivazione materiale. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti e in presenza dei relativi presupposti.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’interessato, pur disponendo di un termine ristretto, abbia avuto concreta conoscenza degli addebiti e possibilità di formulare osservazioni sugli elementi sostanziali posti a fondamento della decisione.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il parziale diniego di accesso deve essere contestato con la relativa tutela processuale; la mancata impugnazione e la successiva disponibilità in giudizio della documentazione possono escludere la rilevanza della censura di accesso ai fini dell’annullamento dell’atto finale.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. n. 142/2015

    Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

    La revoca può essere disposta quando, dopo l’inserimento nella struttura, emerga una valutazione concreta e motivata di pericolosità del richiedente; non è necessario che i fatti siano già sfociati in una condanna o in un procedimento penale.

  • art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142/2015

    Il richiedente è trattenuto [...] quando [...] costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

    Il parametro della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica consente una valutazione amministrativa preventiva e concreta, fondata su fatti specifici e adeguatamente motivata.

  • art. 20 direttiva 2013/33/UE

    Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza non ha carattere assoluto e deve essere esercitato compatibilmente con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e con l’incolumità degli operatori e degli altri ospiti.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015 è legittima quando l’amministrazione accerti e motivi in concreto che il richiedente costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla base di una pluralità di episodi specifici e temporalmente significativi.
  • Ai fini della revoca delle misure di accoglienza per pericolosità non è necessario che le condotte poste a fondamento del provvedimento abbiano determinato una condanna o l’instaurazione di un procedimento penale, purché siano state adeguatamente istruite e motivate dall’autorità competente.
  • La revoca delle misure di accoglienza non costituisce un’applicazione automatica della legge quando il provvedimento indica i fatti concreti, valuta la loro gravità e continuità e spiega il rapporto tra tali condotte e l’esigenza di tutelare l’incolumità degli operatori e degli altri ospiti della struttura.
  • Le garanzie partecipative sono soddisfatte quando l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza degli addebiti sostanziali e la possibilità di presentare osservazioni, anche se il termine successivo all’accesso documentale è ristretto, purché la concreta partecipazione non sia stata impedita.
  • Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza deve essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; la revoca non viola tale diritto quando, alla luce della situazione concreta, l’interessato disponga di redditi e mezzi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento e non versi in una condizione di estrema deprivazione materiale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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