Cassazione Civile, Ordinanza n. 21467/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico convennero in giudizio la società gestrice del servizio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, dedotto per il superamento dei limiti di legge di arsenico e fluoruri, nonché la restituzione del 50% dei canoni già pagati. In primo grado furono accolte le domande risarcitorie e rigettata quella restitutoria, oltre che la manleva verso la Regione Lazio. La società propose appello, ma il Tribunale lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2719 c.c., sostenendo che la data rilevante per la pubblicazione/deposito fosse quella di inserimento ufficiale della sentenza nel registro cronologico, avvenuta secondo la ricorrente in data successiva, con conseguente tempestività dell'appello; 2) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 101 c.p.c., per essere stata la tardività rilevata d'ufficio senza previa rimessione in contraddittorio; 3) violazione delle norme sulla prova documentale e sul deposito telematico, per non avere il giudice considerato la mancata contestazione della copia della certificazione e la circostanza dell'inserimento nel registro cronologico; 4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel momento di inserimento della sentenza nell'elenco cronologico. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, affermando che, quando in calce alla sentenza vi è un'unica data di deposito/pubblicazione, quella fa fede fino a querela di falso e segna il dies a quo del termine per impugnare; il principio sulla scissione tra deposito e pubblicazione vale solo se risultano due date distinte. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché la tardività dell'impugnazione è questione di rito rilevabile d'ufficio e prevedibile dalla parte; infine ha ribadito che la tardività del gravame incide su interessi indisponibili e non è sanata dalla costituzione dell'appellato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, ritenendo corretta l'individuazione del termine semestrale dalla data di deposito/pubblicazione indicata in sentenza (22 dicembre 2015), e ha escluso sia la nullità per decisione a sorpresa sia ogni rilievo alla mancata contestazione delle controparti o alla data di comunicazione della sentenza. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine semestrale per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.
la data apposta in calce alla sentenza, se unica, identifica la sua venuta ad esistenza e fa fede fino a querela di falso.
non vi è violazione del contraddittorio se il giudice rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione, trattandosi di questione processuale prevedibile e non di decisione a sorpresa.
richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione della documentazione, ma ritenuti inconferenti rispetto alla ratio decisoria.
invocato in tema di copia conforme/documento, ma la Corte ha ritenuto decisiva la data unica apposta in calce alla sentenza.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione informatica, senza esito favorevole perché irrilevante rispetto alla data di pubblicazione.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato dalla ricorrente sulla validità delle copie e del documento informatico; la Corte non ne ha tratto conseguenze utili alla tesi difensiva.
art. 23-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato dalla ricorrente sulla documentazione telematica, ma non idoneo a scalfire la data di pubblicazione risultante dalla sentenza.
art. 6, par. 1, CEDU
la Corte esclude che il rilievo officioso della tardività integri una violazione del diritto al contraddittorio e di difesa.
richiamato come termine perentorio delle impugnazioni; il rispetto di tali termini è questione di ammissibilità rilevabile d'ufficio.
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza reca un'unica data di deposito/pubblicazione apposta in calce dal cancelliere, tale data fa fede fino a querela di falso e costituisce il dies a quo del termine per impugnare.
- Il principio della scissione tra data di deposito e data di pubblicazione opera solo quando dal provvedimento risultino distintamente due diverse date; in mancanza, non è consentito ricercare un diverso momento di perfezionamento nella successiva annotazione nel registro cronologico o nella comunicazione alle parti.
- La tardività dell'impugnazione è questione di rito relativa a un requisito di ammissibilità ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, senza necessità di previo avviso alle parti ex art. 101 c.p.c., poiché non integra una decisione a sorpresa.
- La mancata contestazione della controparte o la sua costituzione in giudizio non sanano l'inosservanza di termini perentori di impugnazione, poiché tali termini presidiano interessi indisponibili.
- Quando la decisione impugnata individua correttamente la data di pubblicazione della sentenza, non può configurarsi omesso esame di un fatto decisivo se la censura mira solo a spostare quel dies a quo sulla base di elementi documentali non idonei a superare l'attestazione fidefacente del cancelliere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →