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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14475/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un lavoratore deceduto per ottenere da una società datrice di lavoro le differenze retributive maturate dal de cuius per l’attività svolta in suo favore. La pretesa si fondava su una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato l’esistenza, dal 1 dicembre 2004, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società, in luogo del contratto di somministrazione, e aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al medesimo trattamento economico degli altri dipendenti. La corte d’appello aveva però rigettato la domanda ritenendo non specificati e non provati i presupposti delle differenze richieste: in particolare, mancavano allegazioni sufficienti sulla durata e sull’intensità della prestazione (full time o part time), sull’importo già percepito e sulla sua inferiorità rispetto a quanto dovuto come dipendente; inoltre, dalla prova testimoniale emergeva che le prestazioni dei somministrati erano di entità variabile e non vi era prova certa né del tempo pieno né delle somme effettivamente corrisposte. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione del giudicato e delle norme sul rapporto di lavoro e sulla prova, sostenendo che dall’accertamento della somministrazione irregolare dovesse conseguire automaticamente un rapporto full time; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che nell’appello vi fossero elementi e documenti idonei a dimostrare il lavoro a tempo pieno; e, negli ultimi due motivi, censura della valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle testimonianze e delle buste paga, nonché dell’asserita errata considerazione della paga oraria percepita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva svolto un accertamento di fatto specifico, valorizzando le deposizioni testimoniali e l’assenza di prova sulla quantità della prestazione, sicché non era configurabile una presunzione automatica di rapporto full time derivante dal solo accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Ha poi ritenuto il secondo motivo non decisivo, osservando che i ricorrenti si limitavano a richiamare deduzioni generiche e documenti non autosufficientemente riprodotti e non riferibili con chiarezza al lavoratore. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali e documentali, attività preclusa in cassazione; inoltre, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era prospettato nei rigorosi termini dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione impugnata, condannando i ricorrenti in solido alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato e ai limiti del riesame della pretesa già accertata in altra sentenza.

  • artt. 29 e 27 d.lgs. n. 276/2003

    Evocati dai ricorrenti per sostenere gli effetti della somministrazione di lavoro e la conseguente qualificazione del rapporto, ma non ritenuti idonei a fondare l’automatica spettanza delle differenze retributive senza prova della concreta prestazione.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 61/2000

    Richiamati a sostegno della tesi sulla natura del rapporto e sull’orario di lavoro, ma la Corte ha reputato necessario un accertamento concreto sul tempo di lavoro effettivamente svolto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la parte che domanda differenze retributive deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi quantità della prestazione e somme già percepite.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non valorizzato dalla Corte ai fini del superamento delle carenze di allegazione e prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che l’apprezzamento delle risultanze istruttorie è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha precisato che il vizio di motivazione è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per denunciare mera insufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi domanda differenze retributive deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa, compresi l’orario effettivo di lavoro e le somme già corrisposte, non essendo sufficiente il solo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
  • L’accertamento giudiziale dell’illegittimità di un contratto di somministrazione e della sussistenza di un rapporto di lavoro diretto non comporta automaticamente, senza ulteriore prova, che la prestazione debba considerarsi a tempo pieno o che spetti una determinata quantificazione delle differenze economiche.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la censura è ammissibile solo se denuncia un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la diversa lettura di testimonianze, documenti o buste paga.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo, idoneo con certezza a determinare un esito diverso della lite, e non quando si invochi una semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento e selezioni le prove ritenute decisive, potendo ritenersi implicitamente disattese le circostanze incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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