Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14401/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un accordo individuale stipulato nel 2009 tra un lavoratore e la società originaria datrice di lavoro, con cui quest'ultima si impegnava a integrare il trattamento spettante in caso di cassa integrazione o mobilità. Successivamente l'azienda fu data in affitto a una società poi divenuta Naturalis s.r.l.; in seguito al fallimento della concedente, il contratto di affitto cessò e l'azienda fu retrocessa alla curatela. Il lavoratore agiva per ottenere le integrazioni salariali asseritamente dovute anche per periodi successivi alla retrocessione. Nei gradi di merito le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dalla società resistente erano state accolte in parte, escludendo la debenza delle somme maturate dopo la cessione/retrocessione. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che, per effetto dell'affitto d'azienda, tutte le obbligazioni della originaria datrice, compreso l'accordo individuale sull'integrazione retributiva, si sarebbero trasferite alla società affittuaria e dovessero gravare su di essa anche dopo la retrocessione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la cessazione del rapporto di lavoro con la società affittuaria in data anteriore alla retrocessione, che a suo dire avrebbe reso quest'ultima l'unica obbligata; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c., perché alcuni decreti ingiuntivi non opposti avrebbero dovuto valere come giudicato anche in questo giudizio. La Corte ha ritenuto che la solidarietà ex art. 2112 c.c. opera per i crediti del lavoratore esistenti al momento del trasferimento e non per i debiti futuri o maturati successivamente alla retrocessione; ha inoltre escluso che i decreti ingiuntivi non opposti potessero produrre giudicato in relazione a crediti, periodi e soggetti obbligati diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in caso di affitto d'azienda rientrante nell'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale tra cedente e cessionario riguarda i crediti già esistenti al momento del trasferimento, non quelli maturati dopo la retrocessione dell'azienda. Ha quindi escluso la solidarietà della società resistente per le integrazioni salariali maturate successivamente alla cessazione dell'affitto e alla retrocessione, ritenendo che l'accordo individuale del 2009 non fosse più opponibile per tali crediti. Ha anche negato che i decreti ingiuntivi non opposti costituissero giudicato, poiché riferiti a somme maturate in un diverso periodo e fondati su presupposti soggettivi e oggettivi differenti. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Nel trasferimento d'azienda, incluso l'affitto d'azienda, cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti del lavoratore esistenti al momento del trasferimento; la solidarietà non si estende ai crediti futuri o maturati dopo la retrocessione, quando il soggetto non è più parte del rapporto obbligatorio rilevante.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, utilizzato dal ricorrente per denunciare la decisione di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale presuppone identità di oggetto, causa e soggetti; decreti ingiuntivi relativi a periodi e obbligazioni diverse non possono essere invocati come giudicato nel diverso giudizio.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva e giudicato nei limiti del rapporto dedotto; qui la Corte ne ha escluso l'efficacia preclusiva per diversità di ratio e di soggetti obbligati.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato solo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di trasferimento o affitto d'azienda, la solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. copre i crediti del lavoratore già maturati al momento del trasferimento, ma non i crediti futuri sorti dopo la cessazione del rapporto con il cessionario o dopo la retrocessione dell'azienda.
  • Un accordo individuale del datore di lavoro che preveda integrazioni retributive resta opponibile al cessionario solo nei limiti in cui il credito sia maturato nel periodo in cui il cessionario è parte del rapporto; se il credito nasce dopo la retrocessione, l'originario assetto obbligatorio non può essere fatto valere contro chi non è più titolare dell'azienda.
  • Il giudicato derivante da decreto ingiuntivo non opposto non opera automaticamente in ogni controversia tra le stesse parti: occorre che vi sia identità di titolo, oggetto e soggetti obbligati; in mancanza, la preclusione non si forma.
  • In sede di legittimità, una censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si fonda su un presupposto diverso da quello posto a base della decisione, esso è inidoneo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniGiudicato
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.