Cassazione Civile, Ordinanza n. 14360/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente che aveva prestato servizio dal 19.9.1988 al 30.8.2011 presso un istituto agrario di San Michele all'Adige e chiedeva che tale servizio fosse riconosciuto ai fini dell'anzianità, della ricostruzione di carriera e del pagamento delle relative differenze retributive dopo il passaggio nei ruoli della scuola provinciale a carattere statale. La corte d'appello aveva negato il riconoscimento ritenendo che il beneficio previsto per il personale docente di scuole statali e pareggiate non fosse estensibile alle scuole paritarie. Nel ricorso per cassazione la docente denunciava: 1) violazione della L. n. 62/2000, dell'art. 2 L. n. 333/2001 e dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che il riconoscimento degli istituti paritari "a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti" dovesse incidere anche sul rapporto di lavoro e non solo sulla natura dell'istituzione scolastica; 2) omesso esame di un fatto decisivo e carenza/contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Provincia l'avesse indotta al passaggio di ruolo in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente pregiudizio per la mancata valutazione dell'anzianità maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite n. 9966/2017: la parità scolastica assicura gli stessi standard qualitativi del servizio, ma non determina l'equiparazione del rapporto di lavoro con la scuola paritaria al pubblico impiego privatizzato, permanendo la non omogeneità dello status giuridico dei docenti, anche per le diverse modalità di assunzione. In assenza di una previsione di legge espressa, non è possibile estendere in via interpretativa alle scuole paritarie l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che riguarda le scuole pareggiate e una fattispecie diversa. Ha parimenti respinto il secondo motivo, osservando che, nella parte in cui era dedotto come omesso esame di fatto decisivo, era precluso dalla doppia conforme; comunque era infondato perché la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, da sola, non può fondare una domanda di riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo non prevista dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატիվo.
Norme richiamate
L. n. 62/2000
La disciplina sulla parità scolastica non comporta, di per sé, l'equiparazione del rapporto di lavoro con le scuole paritarie al pubblico impiego privatizzato.
art. 2 L. n. 333/2001
Consente la valutazione del servizio pre-ruolo nell'ambito della procedura di costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ma non estende automaticamente il beneficio alle scuole paritarie.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
È norma riferita alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate e non è applicabile, in via analogica o interpretativa, al servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie.
art. 97 Cost.
La Corte richiama il diverso regime di accesso al rapporto di impiego, evidenziando che nelle scuole paritarie l'assunzione può avvenire anche al di fuori dei principi concorsuali.
art. 2 d.l. n. 370/1970
La disposizione, come convertita, disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo per ipotesi diverse da quella delle scuole secondarie paritarie; il contenuto rilevante è riprodotto dall'art. 485 d.lgs. n. 297/1994.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della parità scolastica, pur imponendo standard qualitativi equivalenti tra scuole statali e paritarie, non comporta l'identità dello status giuridico del personale docente né l'automatica trasposizione delle regole del pubblico impiego.
- Il servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera in assenza di una previsione legislativa espressa; non è consentita un'estensione analogica di norme dettate per fattispecie diverse, come quelle relative alle scuole pareggiate.
- La clausola di correttezza e buona fede, da sola, non può costituire titolo autonomo per ottenere benefici economici o giuridici non previsti dalla legge, se manca il presupposto normativo sostanziale della pretesa.
- Quando la censura di omesso esame riguarda una decisione conforme nei gradi di merito, il motivo è precluso se formulato come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, comunque, deve essere decisivo rispetto alla soluzione giuridica della controversia.
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