Cassazione Civile, Ordinanza n. 14381/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da una società di telecomunicazioni a una società di servizi, di attività di back office consumer, back office corporate e gestione del credito, con conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti assegnati a tali attività. I lavoratori hanno contestato la legittimità dell'operazione sostenendo che non vi fosse un ramo d'azienda autonomo preesistente, ma solo segmenti di attività inseriti nel più ampio customer care, privi di vera autonomia organizzativa e funzionale e comunque dipendenti da una continua integrazione con la struttura della cedente. La Corte d'appello ha dato ragione ai lavoratori, dichiarando illegittima la cessione dei rapporti di lavoro e ordinando il ripristino dei rapporti originari in capo alla cedente. In Cassazione la società cedente ha proposto ricorso con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per asserita non conformità della decisione ai principi della direttiva 2001/23/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, sostenendo che il trasferimento riguardava un'entità economica organizzata e che, in particolare nei servizi di outsourcing, rileverebbe il trasferimento di un gruppo organizzato di lavoratori e la prosecuzione dell'attività economica anche mediante mezzi propri del cessionario. La società cessionaria ha sostanzialmente aderito a tale impostazione e proposto a sua volta un'impugnazione incidentale. La Corte ha inoltre preso atto della cessazione della materia del contendere limitatamente a una lavoratrice per intervenuta conciliazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società cedente e una lavoratrice conciliante, compensando le spese tra loro, ma ha rigettato sia il ricorso principale della società cedente sia il ricorso incidentale della società cessionaria. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 2112 c.c., affermando che la decisione di merito era conforme ai principi consolidati interni ed eurounitari: per configurare un trasferimento di ramo d'azienda è necessario che il complesso ceduto sia un'entità economica già preesistente, dotata di autonomia funzionale e organizzativa, e che la relativa valutazione sia essenzialmente di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo i quesiti già risolti dalla giurisprudenza europea. La società ricorrente è stata condannata alle spese verso i lavoratori costituiti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Per l'applicabilità della disciplina sul trasferimento d'azienda è necessaria la cessione di un'entità economica già esistente, dotata di autonomia funzionale e organizzativa; la verifica concreta di tali presupposti spetta al giudice di merito.
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
La modifica normativa non elimina il requisito della preesistenza del ramo ceduto né consente la creazione ad hoc dell'articolazione aziendale da trasferire.
Direttiva 2001/23/CE
La tutela opera per il trasferimento di un'entità economica che conservi la propria identità; la nozione va letta in modo complessivo, considerando l'insieme delle circostanze fattuali e la preesistente autonomia dell'entità.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è automatico né dovuto quando la questione sia già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia o non sia rilevante per la decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'assenza di deduzione di omesso esame di un fatto decisivo impedisce di rimettere in discussione in cassazione l'accertamento di merito sulla natura del ramo ceduto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata a sostegno della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle società ricorrenti.
art. 1406 c.c.
In assenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c., trova applicazione la regola generale della cessione del contratto con necessità del consenso del contraente ceduto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di ramo d'azienda, la qualificazione dell'articolazione ceduta come entità economica autonoma e preesistente costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
- La nozione di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. richiede autonomia funzionale già esistente al momento dello scorporo: non è sufficiente una struttura creata o resa autonoma soltanto in vista della cessione, né basta la mera continuità dell'attività dopo il trasferimento.
- La valutazione dell'esistenza del trasferimento va compiuta globalmente, considerando in modo non atomistico tutti gli indici rilevanti; nessun elemento singolo è decisivo da solo, ma conta il giudizio complessivo sulla conservazione dell'identità economica dell'entità trasferita.
- Nelle ipotesi di outsourcing o di cessione di servizi, il trasferimento di un gruppo di lavoratori può rilevare solo se essi costituiscono un complesso organizzato capace di svolgere stabilmente l'attività con mezzi e organizzazione propri, senza dipendere in modo essenziale dalla struttura del cedente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non deve essere disposto quando il diritto dell'Unione risulta già chiarito da una giurisprudenza consolidata o quando la questione interpretativa non è decisiva per la soluzione della controversia.
- Se non ricorrono i presupposti dell'art. 2112 c.c., il passaggio dei rapporti di lavoro non può essere imposto automaticamente e resta ferma la regola generale della cessione del contratto, con necessità del consenso del lavoratore.
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