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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14356/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla riliquidazione della componente "quota B" di una pensione di un lavoratore dello spettacolo. Il giudice di merito aveva ritenuto che il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 valesse solo per la "quota A" e non anche per la "quota B", disciplinata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente affermato l'abrogazione tacita del massimale pensionabile, mentre la disciplina previgente sarebbe rimasta compatibile e applicabile anche alla quota B. Il controricorrente ha resistito, anche con memorie, insistendo sulla diversa disciplina dei tetti retributivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione spettante ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. Ha inoltre affermato che tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche dopo la riforma del 1997.
  • L'introduzione di nuovi criteri di calcolo della pensione non comporta, di per sé, l'abrogazione tacita delle precedenti regole sul massimale, se le discipline sono tra loro compatibili.
  • Le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale previsto dalla normativa speciale non devono essere considerate per la parte eccedente nel calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile.
  • Quando la Corte di cassazione richiama un orientamento già consolidato e non ravvisa critiche idonee a superarlo, la sentenza di merito che vi si discosti deve essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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