Cassazione Civile, Ordinanza n. 14327/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, a un docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica, delle ore eccedenti prestate in misura di sei ore settimanali per dodici mensilità annue nel periodo 1.9.2009-31.8.2012. La domanda originaria mirava a ottenere il compenso previsto dagli artt. 70 e 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, in luogo del trattamento economico risultante dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009 e dalle Intese del 31.5.2011 e 19.3.2013. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al pagamento anche per la mensilità feriale, ritenendo che per i coordinatori provinciali l'art. 87, comma 3, non consentisse una disciplina peggiorativa tramite contrattazione integrativa e che il compenso dovesse essere erogato con la maggiorazione del 10%. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001, 87 e 4 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, nonché dell'art. 4 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso, in via generale, il rinvio dalla contrattazione di comparto a quella integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 77 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, censurando il riconoscimento del compenso anche per il periodo di ferie, assumendo che, essendo un emolumento accessorio, non potesse essere considerato componente normale della retribuzione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 87 del CCNL 2006-2009 distingue chiaramente, per le ore eccedenti le 18 settimanali, tra i docenti e i coordinatori provinciali: per i primi è prevista la possibilità di corresponsione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, del compenso forfetario; per i secondi è prevista soltanto la maggiorazione del 10%. La diversa disciplina deriva dalla posizione peculiare dei coordinatori provinciali, non assimilabile alle attività progettuali del POF, e non emerge alcuna delega alla contrattazione integrativa per modificare in peius tale disciplina. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il Ministero si è limitato a ribadire la natura accessoria dell'emolumento senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'art. 77 del CCNL, laddove il compenso per ore eccedenti è indicato come voce retributiva ordinaria e la nozione di normale retribuzione feriale esclude solo le indennità per lavoro aggiuntivo o straordinario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
è richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di rinvio della contrattazione di comparto a quella integrativa nella disciplina del trattamento economico accessorio, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva invocata.
art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009
regola il compenso per le ore eccedenti di educazione fisica; distingue tra docenti e coordinatori provinciali, prevedendo per questi ultimi la sola maggiorazione del 10% e non anche la facoltà di pagamento forfetario.
art. 4 CCNL Comparto Scuola 2006-2009
individua le materie delegate alla contrattazione decentrata, ma non include la disciplina del compenso per il lavoro eccedente dei coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
è invocato nel primo motivo dal Ministero a sostegno della censura sulla disciplina del trattamento economico accessorio, ma il ricorso viene respinto.
art. 77 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
secondo la Corte d'appello, il compenso per ore eccedenti è indicato come voce retributiva ordinaria e la nozione di normale retribuzione feriale esclude solo le indennità per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinario; la censura ministeriale non si confronta con tale ratio.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo disciplina in modo espresso e differenziato il compenso per prestazioni eccedenti, la contrattazione integrativa non può introdurre un trattamento peggiorativo in assenza di una specifica delega negoziale.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve muovere dal dato testuale e sistematico: se una disposizione prevede per una categoria soltanto una specifica modalità di remunerazione, non è consentito estendere ad essa regimi diversi previsti per altre categorie analoghe ma non identiche.
- La qualificazione di un'emolumento come accessorio non esclude automaticamente il suo computo nella retribuzione feriale, se il contratto collettivo lo include tra le voci retributive ordinarie o non lo sottrae espressamente dalla nozione di normale retribuzione.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a ribadire l'assunto difensivo senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
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