Cassazione Civile, Ordinanza n. 14353/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’ufficio fiscale ha irrogato a una titolare di impresa una sanzione di euro 15.184,94 per avere impiegato una lavoratrice non risultante dalle scritture obbligatorie, in applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002. La destinataria ha opposto il provvedimento e poi appellato la sentenza sfavorevole, sostenendo: (1) l’incompetenza dell’Agenzia delle Entrate a emettere l’atto, perché alla data di notifica sarebbe già sopravvenuta la competenza della Direzione Provinciale del Lavoro; (2) l’erroneità dell’accertamento, poiché nel libro matricola sarebbe già comparso il nominativo della lavoratrice in una data anteriore; (3) la violazione del diritto alla prova e di difesa, poiché i testimoni sarebbero stati ritenuti inattendibili in astratto solo per i loro rapporti con la ricorrente. In sostanza, la ricorrente contestava sia il riparto di competenza amministrativa sia la ricostruzione fattuale dell’inizio del rapporto di lavoro e l’apprezzamento delle prove, invocando anche l’illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per novità della censura, poiché la questione della competenza non risultava specificamente devoluta in appello né era stata indicata con precisione l’esatta collocazione processuale delle deduzioni; inoltre la censura implicava accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione al di fuori dei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non rispettati. Ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendo stato dedotto l’uso di prove non acquisite o la valutazione di prove legali secondo un criterio diverso da quello normativo. Ha infine osservato che la Corte territoriale si era attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che non vi erano i presupposti per accogliere la questione di legittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002
La disposizione sanziona l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e, come interpretata dalla Corte, prevede una presunzione relativa sull’inizio del rapporto di lavoro, superabile con prova contraria.
art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 21-septies L. 241/1990
Invocato per dedurre la nullità del provvedimento per incompetenza assoluta, senza esame di merito per inammissibilità del motivo.
art. 4 L. 2248/1865 all. E
Richiamato quale norma sul riparto di competenza/legittimità degli atti amministrativi, ma non scrutinato nel merito per inammissibilità della censura.
art. 99 c.p.c.
Richiamato unitamente ad altre norme processuali per contestare la decisione sul materiale probatorio e sulla devoluzione delle questioni.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro per lamentare, implicitamente, l’omessa pronuncia; la Corte osserva però che il motivo non era prospettato come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella rivalutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non acquisite in causa.
art. 116 c.p.c.
La Corte chiarisce che la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a prove liberamente valutabili un valore di prova legale o viceversa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l’onere probatorio e la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 2907 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure sulla prova e sull’accertamento, senza autonoma decisione nel merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della violazione del diritto di difesa, senza accoglimento.
art. 246 c.p.c.
Richiamato per contestare l’attendibilità/ammissibilità dei testimoni legati alla ricorrente.
art. 24 Cost.
Invocato quale parametro costituzionale del diritto di difesa, ma la questione è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come base formale delle censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che la ricorrente non aveva dedotto il vizio di omessa pronuncia nei termini corretti.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per delimitare i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione del fatto.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove o non specificamente devolute nei precedenti gradi: la parte deve indicare non solo di averle proposte, ma anche in quale atto del giudizio di merito le abbia dedotte, così da consentire il controllo ex actis.
- La censura di incompetenza o nullità di un provvedimento amministrativo, se implica accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità quando non sia stata ritualmente devoluta e trattata nei gradi precedenti.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti o attribuisce a elementi di prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare l’apprezzamento del convincimento del giudice.
- Quando la disciplina sanzionatoria prevede una presunzione relativa sul momento di inizio del rapporto di lavoro, la parte interessata può superarla solo mediante prova contraria idonea; in mancanza, resta ferma la datazione legale del rapporto.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria non è accoglibile quando la Corte costituzionale abbia già ricondotto la norma a ragionevolezza eliminando il meccanismo presuntivo assoluto contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14327/2023 del 24/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14356/2023 del 24/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14360/2023 del 24/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14381/2023 del 24/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14401/2023 del 24/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14452/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →