Cassazione Civile, Ordinanza n. 37204/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile, ai fini IRPEF e addizionali, sulla base della disponibilità di un'autovettura di lusso, delle spese di utilizzo del veicolo e della disponibilità di un'imbarcazione, rispetto al reddito dichiarato dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo l'incidenza dell'imbarcazione perché risultata venduta in precedenza. La Commissione regionale aveva poi rigettato l'appello del contribuente limitandosi a richiamare la decisione di primo grado e affermando apoditticamente che il contribuente non aveva fornito prova contraria. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e per rinvio acritico alla sentenza di primo grado; carenza di un autonomo iter motivazionale che considerasse difese, motivi di appello e prove; violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancato esame della prova contraria offerta contro la presunzione redditometrica; omessa pronuncia su questioni pregiudiziali sollevate nei gradi di merito, tra cui la validità della sottoscrizione dell'avviso e la mancata instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza d'appello come meramente apparente e quindi nulla. Ha osservato che la CTR si era limitata a condividere la decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, senza esaminare i motivi di appello e senza confrontarsi con le contestazioni del contribuente sulla legittimità formale dell'avviso e sulla prova contraria rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito. Ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per la dedotta violazione di legge relativa all'accertamento sintetico e all'onere della prova
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e autonoma
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettiva e intelligibile
richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica applicazione decisoria
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico e la presunzione di capacità contributiva, superabile con prova contraria
riparto dell'onere probatorio: il contribuente deve fornire prova contraria rispetto alla presunzione dell'Ufficio
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sulle questioni pregiudiziali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e si risolve in formule generiche o in un rinvio acritico alla pronuncia di primo grado.
- Il giudice di appello non può limitarsi ad aderire alla decisione impugnata o all'atto dell'Ufficio senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame e con le prove contrarie offerte dalla parte appellante.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente deve essere esaminata nel merito e può riguardare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, se rilevanti per giustificare le spese contestate.
- La mera affermazione dell'insufficienza della prova del contribuente, non sorretta da una disamina degli elementi fattuali e documentali allegati, non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
- Il vizio di motivazione apparente integra nullità processuale denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
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