Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27622/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero per il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute in relazione ad attività svolte nell’ambito di contratti di appalto connessi a interventi di manutenzione ordinaria, invocando l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 in tema di incentivi per la progettazione. Dopo il rigetto dell’opposizione del Ministero in primo grado, la Corte d’appello aveva confermato il decreto, ritenendo che i lavori fossero stati preceduti da attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e che quindi non si trattasse di mera manutenzione ordinaria; aveva inoltre valorizzato la documentazione progettuale e l’attestazione del responsabile del procedimento, ritenendo che spettasse al Ministero provare l’erroneità di tale attestazione e del riconoscimento del debito. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, 24 d.lgs. n. 165/2001, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse progettazione di opera pubblica ma soltanto manutenzione ordinaria, che l’incentivo non fosse dovuto e che la Corte territoriale avesse illegittimamente invertito l’onere della prova; ha anche richiamato precedenti di legittimità sulla necessaria correlazione dell’incentivo a un’opera pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Ministero non colpissero una violazione di legge in senso proprio, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del fatto e della documentazione già esaminata dalla Corte d’appello. Il giudice di merito aveva infatti accertato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che gli interventi erano stati preceduti da progettazione e che tale progettazione era sufficiente a fondare il riconoscimento delle spettanze. La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza impugnata non aveva invertito l’onere della prova, avendo semplicemente utilizzato l’attestazione del responsabile del procedimento e il riconoscimento del debito come elementi di conferma della documentazione contrattuale prodotta dal creditore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    Norma invocata per fondare il diritto agli incentivi legati alla progettazione; la Corte richiama il tema ma non entra nel merito della spettanza perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni invocate dal Ministero.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’assunto della Corte d’appello sull’onere della prova; la Cassazione esclude che vi sia stata un’effettiva inversione dell’onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura tende in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che la disposizione non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile in cassazione quando mira a un nuovo giudizio di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza di un’attività di progettazione rilevante ai fini dell’incentivo, la censura che pretenda di ribaltare tale accertamento senza denunciare un reale errore di sussunzione è inammissibile.
  • L’onere della prova non risulta invertito se il giudice valorizza attestazioni amministrative o riconoscimenti di debito come elementi di conferma della documentazione già prodotta dalla parte creditrice; resta ferma la necessità che la pretesa trovi fondamento nel materiale probatorio allegato da chi agisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRAppalto
RamiProcesso civileLavoroContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.