Cassazione Civile, Ordinanza n. 27577/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ricostituzione della pensione in godimento, accolta in primo grado e poi riformata in appello su impugnazione dell'INPS. Il pensionato ricorrente principale contesta che, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per il periodo di mobilità, la Corte d'appello abbia escluso l'applicazione dell'art. 8 l. n. 155/1981 e abbia invece ritenuto applicabile la disciplina speciale dell'art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991, con conseguente utilizzo della retribuzione presa a base del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'INPS, con ricorso incidentale, deduce invece la violazione della decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dal d.l. n. 98/2011, sostenendo che essa dovesse operare anche per la pensione già in essere e che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso tale decadenza per il caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del pensionato, ritenendo corretto l'orientamento della Corte d'appello e richiamando una giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, per il calcolo della contribuzione figurativa per mobilità, occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, non la diversa regola generale dell'art. 8 l. n. 155/1981. Conseguentemente il ricorso incidentale dell'INPS è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 4-bis, L. n. 223/1991
richiamato nel giudizio di merito come norma rilevante per la contribuzione figurativa connessa al periodo di mobilità.
art. 7, commi 1 e 9, L. n. 223/1991
costituisce la disciplina speciale da applicare per determinare la contribuzione figurativa per mobilità, riferendo il computo alla retribuzione valevole per il trattamento straordinario di integrazione salariale.
art. 8 L. n. 155/1981
non si applica al calcolo della contribuzione figurativa per mobilità, poiché disciplina ipotesi diverse; la sua regola generale sulla retribuzione imponibile/pensionabile non prevale sulla disciplina speciale.
invocato dall'INPS per sostenere la decadenza triennale sulle pretese relative alla pensione; la Corte richiama la giurisprudenza che limita la decadenza ai ratei anteriori al triennio.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011
norma che ha introdotto la decadenza triennale richiamata dall'INPS.
art. 252 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato nel motivo incidentale insieme alla disciplina della decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per aderire ai precedenti di legittimità consolidati senza ulteriore motivazione estesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per la determinazione della contribuzione figurativa relativa al periodo di mobilità si applica la disciplina speciale che rinvia alla retribuzione presa a base del trattamento straordinario di integrazione salariale, ossia alla retribuzione reale percepita o spettante nell'ultimo periodo precedente la cessazione del rapporto, e non alla regola generale dell'art. 8 l. n. 155/1981.
- Quando esiste una disciplina speciale per il calcolo di una prestazione previdenziale o di un accredito figurativo, essa prevale sulla norma generale che regola ipotesi diverse, anche se entrambe riguardano la determinazione della base retributiva.
- La decadenza triennale introdotta nel sistema previdenziale non può essere intesa in senso "tombale": essa opera solo per i ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale e non travolge i ratei successivi.
- L'interpretazione della decadenza previdenziale deve essere compatibile con la tutela costituzionale adeguata della prestazione, evitando letture che incidano anche sui ratei infratriennali e futuri in modo incompatibile con l'art. 38 Cost.
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