Cassazione Civile, Ordinanza n. 27574/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, chiedendo l’applicazione dell’incremento minimale previsto dall’art. 3, comma 15, L. n. 335/1995. La pensione era stata acquisita mediante totalizzazione di contribuzione italiana e svizzera. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo, da un lato, che la decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970 operasse in modo "mobile" limitatamente ai ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale; dall’altro, che il minimo pensionistico dovesse essere calcolato su tanti quarantesimi quanti sono gli anni di contribuzione complessivamente maturati in Italia e in Svizzera, e non solo per la contribuzione italiana. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e della normativa collegata, sostenendo che la decadenza mobile non si applichi a una decadenza che prescinde dalla domanda amministrativa; 2) violazione dell’art. 3, comma 15, L. n. 335/1995, contestando che il minimo debba essere commisurato anche alla contribuzione estera.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla decadenza: per le prestazioni riconosciute solo in parte, la decadenza triennale dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 3, comma 15, L. n. 335/1995 riguarda la sola misura minima del pro rata italiano e che il limite di 1/40 del trattamento minimo va calcolato con riferimento ai soli anni di contribuzione versati in Italia, senza sommare quelli maturati all’estero. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
La decadenza triennale, nelle prestazioni riconosciute solo in parte, opera limitatamente alle differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
Norma richiamata quale modifica dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 nel regime della decadenza previdenziale.
art. 6 d.l. n. 103/1991, conv. in l. n. 166/1991
Richiamato dall’INPS nel motivo sulla decadenza, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo argomentativo.
art. 3, comma 15, L. n. 335/1995
"l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge"
Il minimo va riferito al solo trattamento pensionistico italiano e al solo pro rata liquidabile dall’ente previdenziale italiano; il calcolo deve essere effettuato sulla contribuzione maturata in Italia, senza includere quella estera.
Regolamento CEE n. 1408/71, art. 44
La totalizzazione dei periodi assicurativi rileva ai fini dell’acquisizione o del mantenimento del diritto a prestazione, non per la determinazione della misura della prestazione nazionale.
Regolamento CEE n. 1408/71, art. 46
Nella liquidazione effettiva della prestazione ciascuno Stato applica la propria legislazione, calcolando importo teorico ed effettivo secondo la normativa nazionale applicabile alla data della liquidazione.
Massime di principio
- Nelle prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte, la decadenza triennale prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 colpisce le sole differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Quando una prestazione pensionistica è liquidata in regime di totalizzazione internazionale, la contribuzione estera può rilevare per l’insorgenza del diritto, ma non si somma automaticamente alla contribuzione italiana ai fini della misura minima del trattamento dovuto dall’ente nazionale.
- Il riferimento al trattamento minimo contenuto nell’art. 3, comma 15, L. n. 335/1995 deve essere inteso come rinvio al trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana, poiché la norma opera nell’ambito della legge nazionale che introduce il sistema contributivo.
- Nel calcolo del minimo pensionistico ex art. 3, comma 15, L. n. 335/1995, il parametro dei quarantesimi va commisurato ai soli anni di contribuzione utili alla quota italiana della prestazione, non anche agli anni maturati all’estero.
- In materia di coordinamento previdenziale europeo, la totalizzazione dei periodi assicurativi serve a valorizzare i periodi compiuti sotto diverse legislazioni per il diritto alla prestazione, mentre la liquidazione della prestazione resta disciplinata dalla legge dello Stato competente per la quota erogata.
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