Cassazione Civile, Ordinanza n. 27580/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso depositata personalmente dal ricorrente. Ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico del rinunciante, non ravvisando circostanze specifiche idonee a derogare alla regola generale. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio in cui un lavoratore aveva chiesto la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, sostenendo che l'ente assicuratore avesse commesso dolo processuale nel far valere l'eccezione di prescrizione sulla base di un fatto che si assumeva falso: secondo il ricorrente, la prima domanda interruttiva della prescrizione non sarebbe stata del 23 luglio 2009, ma di una data anteriore, il 24 maggio 2006. La Corte d’appello aveva rigettato la revocazione ritenendo non dimostrato il dolo processuale. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione deducendo l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica in caso di pronuncia di estinzione del giudizio
richiamato implicitamente per la revocazione fondata su dolo processuale, quale rimedio straordinario contro la sentenza
non citato espressamente nel testo, ma non desumibile alcuna specifica interpretazione dalla decisione
Massime di principio
- In caso di sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso comporta, salvo specifiche circostanze eccezionali, la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
- La disciplina del contributo unificato aggravato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione.
- La revocazione per dolo processuale richiede la dimostrazione del dolo allegato; in assenza di prova del dolo, la domanda di revocazione è destinata al rigetto.
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