Cassazione Civile, Ordinanza n. 27576/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività in regime di parasubordinazione per una azienda ospedaliera pubblica chiedeva la regolarizzazione della propria posizione contributiva e, per effetto del maggior accreditamento contributivo, l'incremento del rateo pensionistico per il periodo 14.3.2002-5.7.2008. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello l'INPS, rimasto contumace in primo grado, aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il versamento della contribuzione indicata dal lavoratore a fondamento del ricalcolo e aveva anche respinto la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per difetto di domanda amministrativa. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che spettasse all'INPS provare l'assenza di contribuzione e che la sua contumacia in primo grado equivalesse a mancata contestazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962; 3) violazione degli artt. 2116 c.c. e 13 l. n. 1338/1962, anche in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., per mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del primo grado in favore dell'INPS nonostante la contumacia di quest'ultimo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e fondato il quarto: ha affermato che spetta al lavoratore dimostrare il fatto costitutivo della pretesa di ricalcolo pensionistico, cioè l'effettivo versamento della contribuzione da parte del datore; che la contumacia dell'INPS in primo grado non integra mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; che la censura sulla valutazione delle prove era inammissibile perché diretta contro un apprezzamento di merito; che il rigetto dell'appello copriva anche implicitamente la domanda di rendita vitalizia; e che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori parasubordinati. È stata invece cassata la sola statuizione sulle spese del primo grado, poiché non possono essere liquidate spese a favore della parte rimasta contumace in primo grado. La causa è stata decisa nel merito eliminando la condanna del lavoratore al pagamento delle spese di primo grado in favore dell'INPS, con conferma per il resto della sentenza d'appello.
La decisione
Ricorso accolto solo limitatamente al quarto motivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'INPS, perché quest'ultimo era rimasto contumace in primo grado. Decidendo nel merito, ha confermato integralmente le altre statuizioni della Corte d'appello, cioè il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva e di incremento pensionistico, nonché il rigetto della domanda di rendita vitalizia. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra ricorrente e azienda ospedaliera, in ragione del mancato svolgimento di difese rilevanti sul punto.
Norme richiamate
Chi agisce per ottenere il ricalcolo della pensione deve provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'effettivo versamento della contribuzione posta a base della domanda.
Il principio di non contestazione opera solo tra parti costituite; la contumacia in primo grado non equivale a mancata contestazione.
La censura che investe la valutazione del materiale istruttorio tende a contestare un apprezzamento riservato al giudice di merito ed è inammissibile in cassazione se non veicola un vero omesso esame di fatto decisivo.
Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto dell'impugnazione comporta implicitamente il rigetto anche della domanda subordinata.
Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori parasubordinati.
La domanda di costituzione della rendita vitalizia può essere respinta per carenza della necessaria domanda amministrativa.
Non possono essere liquidate spese di lite in favore della parte rimasta contumace in primo grado.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al principio di automaticità delle prestazioni.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al diritto alle prestazioni previdenziali.
In assenza di specifica allegazione di un fatto decisivo omesso, la censura sulla prova è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio volto al ricalcolo della prestazione pensionistica, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda, e quindi l'effettivo versamento della contribuzione che si assume non correttamente considerata dall'ente previdenziale.
- La contumacia della parte convenuta in primo grado non vale, di per sé, come mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché il principio di non contestazione riguarda le sole parti costituite.
- In cassazione non è deducibile come errore di diritto una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo specificamente allegato.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto dell'impugnazione comporta il rigetto implicito della domanda subordinata logicamente dipendente.
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non opera, secondo l'orientamento richiamato, nei rapporti di lavoro parasubordinato.
- Le spese processuali non possono essere poste a carico della parte rimasta contumace in primo grado, sicché tale statuizione va cassata anche se il resto della decisione è confermato.
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