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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32469/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La cooperativa ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito proposta davanti al Tribunale. Nel ricorso deduceva cinque censure: 1) falsa applicazione dell'art. 24, commi 4 e 5, d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione a vizi procedimentali dell'avviso di addebito e degli atti presupposti; 2) omesso esame di punti decisivi e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, per non avere la Corte esaminato le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito, asseritamente fondato su un verbale unico di accertamento non ancora concluso nel procedimento amministrativo; 3) falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 124/2004, con riguardo alla nullità del verbale unico di accertamento; 4) falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, per difetto di adeguata motivazione dell'avviso di addebito; 5) falsa applicazione degli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la natura mutualistica della cooperativa e il suo regolamento interno impedissero una conversione automatica dei rapporti dei soci in rapporti di lavoro subordinato, imponendo invece una valutazione caso per caso e la valorizzazione della volontà dei soci; si sosteneva inoltre che, anche in mancanza del progetto, i rapporti sarebbero rimasti autonomi, non essendovi stata eterodirezione. Prima della decisione la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del deposito dell'atto di rinuncia, conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c. Non ha statuito nel merito sui cinque motivi di ricorso. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, poiché l'INPS non aveva svolto attività difensiva in cassazione. È stato anche affermato che l'estinzione del giudizio impedisce l'applicazione del contributo unificato დამატionale previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando recenti precedenti di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 4 e 5, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la disciplina delle opposizioni all'avviso di addebito e i limiti del sindacato del giudice ordinario sui vizi procedimentali

  • art. 617 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei vizi degli atti esecutivi o presupposti

  • art. 13 d.lgs. n. 124/2004

    richiamato per sostenere la nullità del verbale unico di accertamento posto a base dell'avviso di addebito

  • art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010

    richiamato per dedurre il difetto di motivazione dell'avviso di addebito

  • artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamati per contestare la qualificazione dei rapporti dei soci della cooperativa e la tesi della conversione in rapporti subordinati

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base formale della rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo in ipotesi di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • Il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la previsione è circoscritta al rigetto integrale, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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