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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22700/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel comune di Castelnuovo Val di Cecina. La contribuente aveva presentato DOCFA proponendo la categoria D/1 con rendita di euro 44.876, poi elevata dall'Ufficio a euro 270.050. In primo grado era stata accolta solo in parte l'impugnazione della società, limitatamente all'esclusione dalla stima del resede e dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non valutabili catastalmente. La CTR aveva confermato tale esclusione dei pozzi e, al tempo stesso, aveva ritenuto legittima l'inclusione di carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori, respingendo anche l'appello incidentale della società sulle ulteriori voci di costo e sul deprezzamento per vetustà. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione di legge sostenendo che i pozzi geotermici, essenziali al funzionamento della centrale e al processo di produzione di energia, non sono pertinenze di miniera ma componenti strutturali e impiantistiche della centrale, dunque rilevanti ai fini catastali. Le società hanno proposto ricorso incidentale denunciando, da un lato, l'omessa esclusione dalla stima di vapordotti, alternatori e trasformatori, e dall'altro la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR respinto in modo generico le censure su costi e vetustà senza considerare la consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la sussunzione operata dai giudici di merito: i pozzi geotermici non vanno trattati come elementi di una miniera, ma come componenti della centrale geotermica funzionalmente ed essenzialmente necessari alla produzione di energia elettrica, e quindi rilevanti per la determinazione della rendita catastale. In applicazione del medesimo principio, sono stati rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale delle società, perché anche vapordotti, alternatori e trasformatori concorrono alla funzione produttiva dell'impianto e devono essere inclusi nella stima. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza ex art. 115 c.p.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito e la consulenza di parte ha valore di semplice allegazione difensiva priva di autonomo rilievo probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese e per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 10 r.d. n. 652 del 1939

    Definiscono i presupposti della nozione di immobile urbano e della formazione della rendita catastale, richiamati per valorizzare la connessione strutturale e funzionale degli impianti alla centrale.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005 conv. in l. n. 88 del 2005

    Ritenuto applicabile ratione temporis come norma che, anche tramite il richiamo alla circolare del 2012, orienta la stima catastale dei fabbricati speciali includendo gli impianti essenziali e stabilmente connessi alla funzione produttiva.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Ha assunto valore decisivo quale rinvio alle istruzioni della circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.

  • art. 10 l. n. 843 del 1942

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere l'esclusione di alcune componenti dalla stima catastale.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere prospettata per ottenere una nuova valutazione delle prove; il vizio è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per il motivo incidentale relativo alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per ribadire che l'omesso esame di singoli elementi probatori non equivale automaticamente a omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti, se dovuto.

  • r.d. n. 1572 del 1931, art. 18, comma 1

    Richiamato dall'Agenzia come disciplina delle miniere, ma ritenuto inconferente rispetto ai pozzi inseriti nella centrale geotermica.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Richiamato come definizione regolamentare di unità immobiliare improntata all'autonomia funzionale e reddituale.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale delle centrali energetiche speciali, devono essere inclusi gli impianti e le componenti che, pur amovibili in astratto, risultino strutturalmente e funzionalmente connessi al complesso immobiliare e indispensabili per la sua autonoma funzione produttiva.
  • Non è corretto sussumere sotto la disciplina delle miniere componenti che, inserite in una centrale geotermica, servono alla produzione di energia elettrica e non allo sfruttamento estrattivo del sottosuolo.
  • Per i fabbricati speciali la rilevanza catastale non dipende solo dalla collocazione fisica del bene, ma dal suo contributo essenziale e stabile alla destinazione economico-produttiva dell'unità immobiliare.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; è denunciabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
  • La consulenza tecnica di parte costituisce allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio; il giudice di merito non è tenuto a confutarla puntualmente quando la ritenga incompatibile con le altre risultanze del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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