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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 441/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., di un appezzamento di terreno e di un compendio immobiliare (acquistati il 04/05/2021) per inosservanza dell'obbligo di comunicare alla polizia tributaria la variazione patrimoniale entro i termini di legge. Il ricorrente ha dedotto: mancanza dell'elemento soggettivo del reato (asserta buona fede o errore di fatto/di memoria sul decorso del termine decennale), inefficacia sostitutiva dell'atto pubblico per l'obbligo di comunicazione, inesistenza di un effettivo incremento patrimoniale (avendo venduto altro immobile per maggior somma), vizio di sproporzione e inadeguatezza della misura ablativa e carenza della motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero domande di merito o critiche della motivazione non ammissibili in sede di legittimità contro decisioni di riesame su sequestri preventivi. Ha confermato i principi applicati dal Tribunale: l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (non è necessario il dolo specifico di occultamento), l'atto pubblico di compravendita non esonera dall'obbligo di comunicazione, la valutazione su errori di memoria o circostanze attenuanti è rimessa al giudizio di merito, e la motivazione sul "periculum in mora" è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'investitura del Tribunale in sede di riesame del decreto di sequestro (ricorso per riesame).

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Base normativa per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, applicato al compendio immobiliare oggetto del provvedimento.

  • d.lgs. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31

    artt. 30 e 31 d.lgs. 13/09/1982 n. 646

    Prevedono l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali per soggetti condannati per i reati indicati; la Corte conferma che la normativa è applicabile e che l'omessa comunicazione integra il reato con dolo generico.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamo normativo che collega la condanna per taluni delitti (es. art. 74 DPR 309/1990) agli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 30 d.lgs. 646/1982.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309

    Reato per il quale il ricorrente era stato precedentemente condannato; tale condanna attiva l'obbligo dichiarativo decennale previsto dalla normativa antimafia/antiriciclaggio.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 80 e 76, comma 7

    art. 80 e art. 76 comma 7 d.lgs. 159/2011

    Stabiliscono l'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la Corte ritiene che tali obblighi si applichino e che la forma dell'atto pubblico non sopperisca alla comunicazione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca obbligatoria cui il sequestro preventivo è finalizzato; rilevante per la valutazione del periculum in mora.

  • art. 5 cod. pen. (ignoranza del precetto)

    Richiamata nei termini della giurisprudenza: l'ignoranza del precetto è rilevante solo se inevitabile; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia provato un'ignoranza inevitabile esonerante.

Massime di principio

  • In materia di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione, è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare che l'agente avesse lo scopo specifico di occultare le informazioni alla polizia tributaria.
  • La stipula dell'atto pubblico di compravendita non esonera dall'obbligo di comunicazione: la pubblicità formale non sostituisce la comunicazione prevista dalla norma.
  • Argomentazioni fondate su dimenticanze, errore di memoria o vicinanza temporale al termine decennale rilevano primariamente in dibattimento e nel merito, non sono normalmente idonee a rendere illegittimo il sequestro cautelare deciso in sede di riesame salvo prova di elementi fattuali decisivi e immediatamente valutabili.
  • Il giudice del riesame deve motivare anche il "periculum in mora" nel sequestro finalizzato alla confisca; tuttavia, quando è prevista confisca obbligatoria, la concreta motivazione può essere meno estesa purché non sia meramente assente o manifestamente insufficiente.
  • In Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge o vizi contrari alla motivazione tali da renderla priva dei requisiti minimi; censure prettamente di merito o di completa valutazione fattuale sono, di regola, inammissibili.

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