Cassazione Penale, Sentenza n. 441/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., di un appezzamento di terreno e di un compendio immobiliare (acquistati il 04/05/2021) per inosservanza dell'obbligo di comunicare alla polizia tributaria la variazione patrimoniale entro i termini di legge. Il ricorrente ha dedotto: mancanza dell'elemento soggettivo del reato (asserta buona fede o errore di fatto/di memoria sul decorso del termine decennale), inefficacia sostitutiva dell'atto pubblico per l'obbligo di comunicazione, inesistenza di un effettivo incremento patrimoniale (avendo venduto altro immobile per maggior somma), vizio di sproporzione e inadeguatezza della misura ablativa e carenza della motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero domande di merito o critiche della motivazione non ammissibili in sede di legittimità contro decisioni di riesame su sequestri preventivi. Ha confermato i principi applicati dal Tribunale: l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (non è necessario il dolo specifico di occultamento), l'atto pubblico di compravendita non esonera dall'obbligo di comunicazione, la valutazione su errori di memoria o circostanze attenuanti è rimessa al giudizio di merito, e la motivazione sul "periculum in mora" è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'investitura del Tribunale in sede di riesame del decreto di sequestro (ricorso per riesame).
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Base normativa per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, applicato al compendio immobiliare oggetto del provvedimento.
d.lgs. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31
artt. 30 e 31 d.lgs. 13/09/1982 n. 646
Prevedono l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali per soggetti condannati per i reati indicati; la Corte conferma che la normativa è applicabile e che l'omessa comunicazione integra il reato con dolo generico.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamo normativo che collega la condanna per taluni delitti (es. art. 74 DPR 309/1990) agli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 30 d.lgs. 646/1982.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Reato per il quale il ricorrente era stato precedentemente condannato; tale condanna attiva l'obbligo dichiarativo decennale previsto dalla normativa antimafia/antiriciclaggio.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 80 e 76, comma 7
art. 80 e art. 76 comma 7 d.lgs. 159/2011
Stabiliscono l'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la Corte ritiene che tali obblighi si applichino e che la forma dell'atto pubblico non sopperisca alla comunicazione.
Norma sulla confisca obbligatoria cui il sequestro preventivo è finalizzato; rilevante per la valutazione del periculum in mora.
art. 5 cod. pen. (ignoranza del precetto)
Richiamata nei termini della giurisprudenza: l'ignoranza del precetto è rilevante solo se inevitabile; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia provato un'ignoranza inevitabile esonerante.
Massime di principio
- In materia di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione, è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare che l'agente avesse lo scopo specifico di occultare le informazioni alla polizia tributaria.
- La stipula dell'atto pubblico di compravendita non esonera dall'obbligo di comunicazione: la pubblicità formale non sostituisce la comunicazione prevista dalla norma.
- Argomentazioni fondate su dimenticanze, errore di memoria o vicinanza temporale al termine decennale rilevano primariamente in dibattimento e nel merito, non sono normalmente idonee a rendere illegittimo il sequestro cautelare deciso in sede di riesame salvo prova di elementi fattuali decisivi e immediatamente valutabili.
- Il giudice del riesame deve motivare anche il "periculum in mora" nel sequestro finalizzato alla confisca; tuttavia, quando è prevista confisca obbligatoria, la concreta motivazione può essere meno estesa purché non sia meramente assente o manifestamente insufficiente.
- In Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge o vizi contrari alla motivazione tali da renderla priva dei requisiti minimi; censure prettamente di merito o di completa valutazione fattuale sono, di regola, inammissibili.
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